Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/909 della Commissione del 30 Giugno 2020 che, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’Articolo 11, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/1036.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

1.1.Misure in vigore

(1)Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio originario della Repubblica popolare cinese («la RPC») e della Federazione russa («Russia») («i paesi interessati»), istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 360/2014 della Commissione (2) in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base («la precedente inchiesta di riesame»).

(2)Le misure in vigore consistono in un dazio ad valorem fissato al 31,2 % sulle importazioni dalla RPC, fatta eccezione per le società Erdos Xijin Kuangye Co. (15,6 %) e Lanzhou Good Land Ferroalloy Factory Co. (29,0 %), e al 22,7 % sulle importazioni dalla Russia, fatta eccezione per la società Bratsk Ferroalloy Plant (17,8 %).

1.2.Domanda di riesame in previsione della scadenza

(3)In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (3) delle misure antidumping in vigore, la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.

(4)La domanda di riesame è stata presentata il 3 gennaio 2019 da Euroalliages («il richiedente») per conto di produttori dell’Unione che rappresentano oltre il 90 % della produzione totale dell’Unione di ferrosilicio.

(5)La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe potuto implicare il rischio della persistenza del dumping e della reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

1.3.Apertura

(6)Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha avviato un riesame in previsione della scadenza concernente le importazioni nell’Unione del ferrosilicio originario della RPC e della Russia. Il 2 aprile 2019 ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (4) («l’avviso di apertura»).

1.4.Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

(7)L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2018 e il 31 marzo 2019 («il periodo dell’inchiesta di riesame»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio della persistenza o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

1.5.Parti interessate

(8)Nell’avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell’apertura dell’inchiesta il richiedente, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori noti nella RPC e in Russia, gli importatori, gli utilizzatori e gli operatori commerciali noti nonché le associazioni notoriamente interessate all’apertura dell’inchiesta, e li ha invitati a partecipare.

(9)Le parti interessate hanno inoltre avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull’apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.5.1.Campionamento

(10)Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.208.01.0002.01.ITA&toc=OJ:L:2020:208:TOC

 

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