Il Comitato di Cooperazione Ue-San Marino,
visto l’accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di San Marino, dall’altro (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, l’articolo 8, paragrafo 3, lettera c), e l’articolo 23, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)L’articolo 6, paragrafo 4, dell’accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di San Marino, dall’altro («l’accordo») stabilisce che, nel settore degli scambi di prodotti agricoli tra l’Unione e la Repubblica di San Marino, la Repubblica di San Marino s’impegna a riprendere la normativa dell’Unione in materia di qualità nella misura necessaria al buon funzionamento dell’accordo.
(2)Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, quinto trattino, dell’accordo, la Repubblica di San Marino applica nei confronti dei paesi non membri dell’Unione («paesi terzi») la normativa dell’Unione in materia di qualità, nella misura necessaria al buon funzionamento dell’accordo.
(3)Per evitare ostacoli alla libera circolazione delle merci e garantire il buon funzionamento dell’unione doganale creata dall’accordo, è opportuno stabilire nei minimi dettagli le disposizioni della normativa dell’Unione in materia di qualità applicabili alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici.
(4)Per garantire il rispetto della normativa dell’Unione in materia di importazione di prodotti biologici da paesi terzi nella Repubblica di San Marino, è necessario stabilire le modalità che devono essere applicate dalle autorità nazionali.
(5)Per garantire il rispetto della normativa dell’Unione in materia di prodotti biologici preparati o prodotti nella Repubblica di San Marino, è ugualmente opportuno stabilire le pertinenti modalità.
(6)È inoltre opportuno stabilire una procedura da seguire nel caso in cui venga adottata una nuova normativa dell’Unione in materia di produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici per i rimandi alle disposizioni e alle modalità stabilite dalla presente decisione,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
Le disposizioni applicabili della normativa dell’Unione in materia di produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici sono elencate nell’allegato A.
Articolo 2
Le modalità necessarie per garantire il rispetto della normativa dell’Unione di cui all’articolo 1 in materia di importazione di prodotti biologici da paesi terzi nella Repubblica di San Marino sono fissate nell’allegato B.
Articolo 3
Le modalità necessarie per garantire il rispetto della normativa dell’Unione di cui all’articolo 1 in materia di prodotti biologici preparati o prodotti nella Repubblica di San Marino sono fissate nell’allegato C.
Articolo 4
Le modifiche degli allegati A, B e C e le altre modalità pratiche necessarie all’applicazione della legislazione indicata in tali allegati sono concordate dai servizi della Commissione europea e dalle autorità della Repubblica di San Marino.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 28 Maggio 2020
Per il Comitato di Cooperazione
La Presidente
Clara GANSLANDT
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