Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 42 e l’articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1)Gli agricoltori e le imprese rurali sono stati colpiti con un’intensità senza precedenti dalle conseguenze dell’epidemia di COVID-19. Le ampie restrizioni agli spostamenti messe in atto negli Stati membri, nonché la chiusura obbligatoria di negozi, mercati all’aperto, ristoranti e altri esercizi ricettivi, hanno creato perturbazioni economiche del settore agricolo e nelle comunità rurali e hanno causato problemi di liquidità e flussi di cassa per gli agricoltori e per le piccole imprese attive nel settore della trasformazione, commercializzazione o sviluppo di prodotti agricoli. Si è così creata una situazione eccezionale che occorre affrontare.
(2)Per reagire all’impatto della crisi causata dall’epidemiadi COVID-19 («crisi»), è opportuno adottare una nuova misura eccezionale e temporanea per affrontare i problemi di liquidità che mettono a rischio la continuità delle attività agricole e delle piccole imprese attive nel settore della trasformazione, commercializzazione o sviluppo di prodotti agricoli.
(3)Tale misura dovrebbe consentire agli Stati membri di utilizzare i fondi disponibili nell’ambito dei programmi di sviluppo rurale esistenti al fine di sostenere gli agricoltori e le piccole e medie imprese (PMI) particolarmente colpite dalla crisi. Il sostegno, che mira a garantire la competitività dell’industria agroalimentare e la redditività delle aziende agricole, dovrebbe essere erogato sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori al fine di indirizzare al meglio le risorse disponibili verso i beneficiari maggiormente colpiti dalla crisi. Nel caso degli agricoltori, tali criteri possono includere i settori di produzione, i tipi di agricoltura, le strutture agricole, il tipo di commercializzazione dei prodotti agricoli, e il numero di lavoratori stagionali impiegati;nel caso delle PMI, tali criteri possono includere i tipi di settori, di attività, di regioni e altri vincoli specifici.
(4)Data l’urgenza e il carattere eccezionale di tale misura, è opportuno stabilire un pagamento una tantum e un termine per l’applicazione della stessa, ribadendo al contempo il principio che i pagamenti devono essere erogati dalla Commissione conformemente agli stanziamenti di bilancio e subordinatamente ai fondi disponibili.
(5)Al fine di fornire un sostegno più elevato agli agricoltori o alle PMI più duramente colpiti, è opportuno consentire agli Stati membri di adeguare il livello degli importi forfettari da erogare a talune categorie di beneficiari ammissibili, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.
(6)Al fine di garantire un sostegno finanziario adeguato della nuova misura senza compromettere altri obiettivi dei programmi di sviluppo rurale, di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), è opportuno fissare una quota massima del contributo dell’Unione a tale misura.
(7)Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire rispondere all’impatto della crisi mediante l’introduzione di una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell’ambito del FEASR, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell’azione in questione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1305/2013.
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