Decisione della Commissione del 9 Dicembre 2014 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti cosmetici da sciacquare.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1)Ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, il marchio di qualità ecologica Ecolabel UE può essere assegnato a prodotti che hanno un impatto ridotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita.

(2)Il regolamento (CE) n. 66/2010 dispone che i criteri specifici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE siano stabiliti per gruppi di prodotti.

(3)Poiché in termini di ecotossicità e di consumo delle risorse gli impatti ambientali sono associati alle sostanze chimiche usate nei prodotti cosmetici da sciacquare e al loro imballaggio, è opportuno stabilire criteri per l'assegnazione dell'Ecolabel UE per questo gruppo di prodotti. Nella fattispecie è opportuno che i criteri promuovano i prodotti che esercitano un impatto ridotto sugli ecosistemi acquatici, che contengono un quantitativo limitato di sostanze pericolose e che riducono al minimo la produzione di rifiuti grazie a un minore quantitativo di imballaggio.

(4)La decisione 2007/506/CE (2) della Commissione ha stabilito i criteri ecologici e i relativi criteri di valutazione e di verifica per i saponi, gli shampoo e i balsami per capelli. Tali criteri sono stati rivisti alla luce degli sviluppi tecnologici. Dal riesame risulta necessario modificare la denominazione e definizione del gruppo di prodotti al fine di includervi un nuovo sottogruppo e stabilire nuovi criteri.

(5)Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire la decisione 2007/506/CE.

(6)Occorre prevedere un periodo transitorio per i produttori ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica per i saponi, gli shampoo e i balsami per capelli sulla base dei criteri fissati nella decisione 2007/506/CE affinché essi abbiano il tempo sufficiente di adeguare i propri prodotti e conformarsi ai criteri e requisiti riesaminati. Fino al termine di validità della decisione 2007/506/CE i produttori devono inoltre poter presentare le domande in base ai criteri istituiti dalla suddetta decisione o in base ai criteri istituiti dalla presente decisione.

(7)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

Il gruppo di prodotti «prodotti cosmetici da sciacquare» comprende tutte le sostanze o miscele da sciacquare che rientrano nell'ambito d'applicazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) destinati a venire a contatto con l'epidermide e/o il sistema capillare, al fine esclusivo o principale di igiene personale (saponi da toeletta, preparati da doccia, shampoo), per migliorare le condizioni dei capelli (prodotti condizionanti per i capelli) o per proteggere l'epidermide e lubrificare il pelo prima della rasatura (prodotti da rasatura).

Tale gruppo di prodotti comprende sia i prodotti per uso privato che quelli per uso professionale.

Il gruppo di prodotti non comprende i prodotti commercializzati appositamente a scopo disinfettante o antibatterico. Sono ammessi gli shampoo antiforfora.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

(1)«sostanze usate», conservanti, fragranze e coloranti, indipendentemente dalla concentrazione, e altre sostanze aggiunte intenzionalmente, sottoprodotti e impurità derivate da materie prime, presenti in concentrazione pari o superiore a 0,010 % in peso della formulazione finale;

(2)«contenuto attivo», la somma delle sostanze organiche usate nel prodotto (espressa in grammi), calcolata sulla base della formulazione completa del prodotto, compresi i propellenti contenuti nei prodotti nei prodotti ad aerosol. Gli agenti abrasivi non sono compresi nel calcolo del contenuto attivo;

(3)«imballaggio primario», l'imballaggio a contatto diretto con il contenuto progettato per costituire l'unità di vendita più piccola ai fini della distribuzione all'utilizzatore finale o al consumatore presso il punto di vendita;

(4)«imballaggio secondario», l'imballaggio che può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche e progettato in modo da costituire, nel punto di vendita, un gruppo di un certo numero di unità di vendita, vendute in lotto all'utilizzatore finale o al consumatore oppure un semplice mezzo di presentazione nel punto di vendita.

Articolo 3

I criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 a un prodotto che rientra nel gruppo di prodotti «prodotti cosmetici da sciacquare», definito nell'articolo 1 della presente decisione, nonché i rispettivi requisiti di valutazione e verifica, sono stabiliti nell'allegato.

Articolo 4

I criteri e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica di cui all'allegato sono validi per quattro anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 5

Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo «prodotti cosmetici da sciacquare» è «30».

Articolo 6

La decisione 2007/506/CE è abrogata.

Articolo 7

1.In deroga all'articolo 6, le domande relative all'Ecolabel UE per prodotti appartenenti al gruppo di prodotti «saponi, shampoo e balsami per capelli» presentate prima della data di adozione della presente decisione sono valutate in base ai criteri istituiti dalla decisione 2007/506/CE.

2.Le domande per l'assegnazione dell'Ecolabel UE ai prodotti appartenenti al gruppo «saponi, shampoo e balsami per capelli» presentate entro due mesi dall'adozione della presente decisione, possono basarsi sui criteri stabiliti dalla decisione 2007/506/CE o sui criteri stabiliti dalla presente decisione.

Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate.

3.I marchi di qualità ecologica dell'Unione europea attribuiti in base ai criteri stabiliti nella decisione 2007/506/CE possono essere utilizzati per dodici mesi a partire dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,il 9 Dicembre 2014

Per la Commissione

Karmenu VELLA

Membro della Commissione

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_354_R_0008

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