L'autorità di vigilanza EFTA («l'Autorità»),
VISTO l'accordo sullo Spazio economico europeo (in appresso «l'accordo SEE»), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,
VISTO l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia («l'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte»), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 24 dell'accordo e l'articolo 1 della parte I del protocollo 3,
considerando quanto segue:
Ai sensi dell'articolo 24 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità di vigilanza rende esecutive le disposizioni dell'accordo SEE in materia di aiuti di Stato.
A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità formula comunicazioni e orientamenti sulle materie oggetto dell'accordo SEE, sempre che tale accordo o l'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte lo preveda esplicitamente e l'Autorità lo consideri necessario.
Il 15 gennaio 2014 la Commissione europea ha adottato gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (1), la cui entrata in vigore è prevista il 1o luglio 2014. Le nuove norme stabiliscono le condizioni in base alle quali gli Stati membri dell'UE possono concedere aiuti per agevolare l'accesso ai finanziamenti per le piccole e medie imprese e per le imprese a media capitalizzazione. I nuovi orientamenti sostituiscono gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (2) a partire dal 1o luglio 2014.
Gli orientamenti della Commissione europea sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio prevedono inoltre la proroga della validità degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese fino al 30 giugno 2014.
Tali orientamenti sono rilevanti anche ai fini dello Spazio economico europeo.
Occorre garantire l'applicazione uniforme in tutto lo Spazio economico europeo delle norme SEE in materia di aiuti di Stato conformemente all'obiettivo di omogeneità di cui all'articolo 1 dell'accordo SEE.
Ai sensi del punto II del capo «DISPOSIZIONI GENERALI» dell'allegato XV dell'accordo SEE, l'Autorità, dopo aver consultato la Commissione europea, adotta nuovi orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, corrispondenti a quelli della Commissione europea.
I nuovi orientamenti sostituiscono gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (3) attualmente in vigore. Fino all'entrata in vigore dei nuovi orientamenti la validità degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese è prorogata fino al 30 giugno 2014,VISTO
il parere della Commissione europea,
PREVIA consultazione in merito degli Stati EFTA con lettera del 12 gennaio 2014,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
La prima frase del punto 80 degli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese è modificata come segue:
«(80)
I presenti orientamenti scadranno il 30 giugno 2014.»
Articolo 2
La guida sugli aiuti di Stato è modificata mediante l'introduzione di nuovi orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio. I nuovi orientamenti sono inseriti nell'allegato alla presente decisione e ne costituiscono parte integrante.
Articolo 3
Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.
Fatto a Bruxelles, il 12 Marzo 2014.
Per l'Autorità di Vigilanza EFTA
Oda Helen SLETNES
Presidente
Frank BÜCHEL
Membro del Collegio
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_354_R_0009