Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Il 22 gennaio 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/101 (1) che prevede un periodo di 30 mesi, a decorrere dalla data della conclusione dell’accordo di finanziamento di cui a tale decisione, per l’attuazione delle attività di cui all’articolo 1.
(2)Il 30 aprile 2020 il Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, nella sua veste di agenzia esecutiva, ha chiesto l’autorizzazione dell’Unione a prorogare fino al 30 novembre 2020 il periodo di attuazione della decisione (PESC) 2018/101 in considerazione di difficoltà legate al protrarsi della pandemia di COVID-19.
(3)Il proseguimento delle attività di cui all’articolo 1 della decisione (PESC) 2018/101 è possibile senza implicazioni sul piano delle risorse finanziarie fino al 30 novembre 2020.
(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2018/101,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
La decisione (PESC) 2018/101 è così modificata:
1)L’articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione e cessa di produrre effetti il 30 novembre 2020.»;
2)Nell’allegato, la sezione 10 è sostituita dalla seguente:
«10.Durata
Il progetto terminerà il 30 Novembre 2020.».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 16 Giugno 2020
Per il Consiglio
Il Presidente
METELKO-ZGOMBIĆ
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