Decisione (PESC) 2020/795 del Consiglio del 16 Giugno 2020 che modifica la Decisione (PESC) 2017/809 a sostegno dell’attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare gli articoli 28, paragrafo 1, e 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)L’11 maggio 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/809 (1) che prevede, per i progetti di cui al suo articolo 1, un periodo di attuazione di 36 mesi a decorrere dalla data di conclusione dell’accordo di finanziamento di cui all’articolo 3, paragrafo 3, di tale decisione.

(2)L’accordo di finanziamento è stato concluso con l’Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (ONU) (UNODA) il 10 agosto 2017 e giunge a scadenza il 10 agosto 2020.

(3)Il 19 marzo 2020 l’UNODA, responsabile dell’attuazione tecnica dei progetti di cui all’articolo 1 della decisione (PESC) 2017/809, ha chiesto di prorogare di 12 mesi il periodo di attuazione di tale decisione. La proroga richiesta dovrebbe consentire all’UNODA di continuare a fornire assistenza agli Stati membri dell’ONU che attuano la risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza dell’ONU («UNSCR 1540»), di contribuire ulteriormente a un esame globale in corso, di continuare a fornire assistenza al comitato del Consiglio di sicurezza dell’ONU istituito dall’UNSCR 1540 fino allo scadere del suo attuale mandato il 25 aprile 2021 e di attenuare le perdite derivanti dalla mancata realizzazione dei restanti progetti dovuta alla pandemia di Covid-19.

(4)Il proseguimento dei progetti di cui all’articolo 1 della decisione (PESC) 2017/809 non ha implicazioni per quanto riguarda le risorse finanziarie fino al 10 agosto 2021.

(5)È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2017/809,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

All’articolo 5 della decisione (PESC) 2017/809 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.La presente decisione cessa di produrre effetti il 10 agosto 2021.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 Giugno 2020

Per il Consiglio

La Presidente

METELKO-ZGOMBIĆ

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.193.01.0014.01.ITA&toc=OJ:L:2020:193:TOC

 

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