Decisione d’Esecuzione (UE) 2020/758 della Commissione del 4 Giugno 2020 relativa alle misure che il Regno Unito deve adottare per quanto riguarda la Xylella fastidiosa e il Ceratocystis platani.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 131 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (2),

considerando quanto segue:

(1)A norma dell’articolo 127, paragrafo 1, dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, il diritto dell’Unione si applica al Regno Unito e nel Regno Unito durante il periodo di transizione previsto da tale accordo. Il periodo di transizione si conclude il 31 dicembre 2020.

(2)A norma dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, il 10 marzo 2020 il Regno Unito ha inviato alla Commissione la notifica di una misura dell’Unione che avrebbe voluto fosse adottata da quest’ultima nei confronti, tra l’altro, della Xylella fastidiosa e del Ceratocystis platani («gli organismi nocivi specificati»). A norma dell’articolo 52, paragrafo 2, del medesimo regolamento, il Regno Unito ha inoltre notificato le misure temporanee nazionali che intendeva introdurre in mancanza della suddetta misura.

(3)Per quanto riguarda la Xylella fastidiosa, il Regno Unito ha dichiarato che l’intercettazione di olivi infetti da parte del Belgio nel 2018 e il recente caso riguardante la Vinca in Italia nel 2019 dimostrano che esiste il rischio che piante infette siano spostate nel territorio del Regno Unito senza presentare sintomi visibili. Il Regno Unito ha inoltre affermato che le attuali misure dell’Unione relative a tale organismo nocivo non affrontano i rischi evidenziati nella sua valutazione del rischio fitosanitario connesso alla Xylella fastidiosa (3) e che non vi sono prove che l’attuale revisione delle misure dell’Unione includa le prescrizioni proposte in precedenza dal Regno Unito. Ha inoltre dichiarato che le attuali misure dell’Unione contro la Xylella fastidiosa, istituite a norma della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione (4), e il progetto di atto inteso ad abrogare tale decisione, presentato agli Stati membri per lo scambio di opinioni, non tengono conto della necessità di rafforzare le prescrizioni relative a tali specie ospiti. Il Regno Unito, secondo cui permane così un rischio connesso agli organismi nocivi di livello inaccettabile, ha quindi dichiarato che, in mancanza delle prescrizioni che avrebbe voluto fossero introdotte dall’Unione, intendeva adottare misure nazionali a norma dell’articolo 52 del regolamento (UE) 2016/2031.

(4)Il Regno Unito ha poi indicato che la misura da esso proposta, tra l’altro, vietava l’introduzione nel proprio territorio a partire da paesi terzi, compresa l’Unione, di piante, esclusi i frutti e le sementi, di Coffea e Polygala myrtifolia L. Stabiliva inoltre la prescrizione in base alla quale l’introduzione o lo spostamento nel Regno Unito di piante, esclusi i frutti e le sementi, di Olea europaea L., Lavandula, Nerium oleander L., Prunus dulcis L. e Rosmarinus officinalis L., coltivate in zone dell’Unione in cui non è nota la presenza dell’organismo nocivo, sono consentiti solo se tali piante sono state coltivate per almeno un anno prima dell’esportazione in un luogo di produzione registrato e controllato, circondato da una zona con un raggio di 200 m che sia notoriamente indenne dall’organismo nocivo, dove si effettuano ispezioni annuali basate su campionamenti e prove intensivi e un’ulteriore ispezione immediatamente prima dello spostamento. In caso di introduzione o spostamento nel Regno Unito di talee senza radici di Lavandula,Nerium oleander L. e Rosmarinus officinalis, le talee in questione dovrebbero provenire da piante madri che soddisfano le suddette condizioni. In caso di zone in cui è nota la presenza dell’organismo nocivo, le importazioni di Olea europaea L. e Prunus dulcis L. dall’Unione nel Regno Unito sono consentite solo se le piante sono state coltivate in un sito fisicamente protetto per almeno quattro anni prima della loro esportazione o, se si tratta di piante più giovani, per tutto il loro ciclo vitale.

(5)Per quanto riguarda il Ceratocystis platani, il Regno Unito ha comunicato che, a seguito della riclassificazione di tale organismo nocivo come organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (5), le indicazioni delle zone protette sono state revocate ed è attualmente possibile spostare alberi di Platanus da siti di produzione all’interno di zone infette, nel rispetto di prescrizioni specifiche. Secondo il Regno Unito, le nuove prescrizioni di cui all’allegato XIII, punto 17, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, le quali prevedono l’ulteriore opzione che le piante possano essere coltivate in un luogo di produzione indenne dall’organismo nocivo in questione, non offrono lo stesso livello di protezione fitosanitaria che si ottiene prescrivendo che le piante siano coltivate in una zona indenne dall’organismo nocivo, se si considerano anche i nuovi rilevamenti dell’organismo nocivo confermati in Francia.

(6)Sulla base di tali considerazioni, nelle sue misure il Regno Unito ha proposto che le piante di Platanus L. destinate all’impianto, escluse le sementi, dovessero essere coltivate per tutto il loro ciclo vitale in una zona indenne dall’organismo nocivo o in una zona protetta dell’Unione.

(7)Le misure proposte dal Regno Unito hanno precisato inoltre che le piante oggetto delle sue misure relative alla Xylella fastidiosa e al Ceratocystis platani potevano essere spostate nel Regno Unito solo se accompagnate da una dichiarazione ufficiale attestante la conformità alle suddette prescrizioni.

(8)Nella notifica del Regno Unito figuravano anche proposte di misure contro gli organismi nocivi Agrilus planipennis e Candidatus Phytoplasma ulmi, più rigorose delle norme dell’Unione in vigore. La Commissione terrà conto di tali misure e ne discuterà in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi nel corso della loro revisione.

(9)Il 1o aprile 2020 il Regno Unito ha informato la Commissione che le misure nazionali relative agli organismi nocivi specificati sarebbero entrate in vigore il 21 aprile 2020 e sarebbero state applicate inizialmente in Inghilterra ed estese poco dopo ad altre parti del Regno Unito.

(10)In base agli elementi notificati dal Regno Unito la Commissione, in conformità dell’articolo 52, paragrafo 3, ha valutato che il rischio ivi indicato era adeguatamente attenuato dalle disposizioni dell’articolo 9 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 per quanto riguarda la Xylella fastidiosa e dell’allegato VIII, punto 17, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda il Ceratocystis platani. In particolare, la Commissione ha ritenuto che non fossero disponibili nuove prove scientifiche o tecniche tali da giustificare la modifica di tali misure. Ha inoltre informato gli Stati membri della notifica inviata dal Regno Unito e li ha invitati a presentare le loro osservazioni entro il 24 aprile 2020.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.179.01.0008.01.ITA&toc=OJ:L:2020:179:TOC

 

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