La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)Il 17 ottobre 2019 i costruttori ŠKODA AUTO, a.s, FORD-Werke GmbH, Groupe RENAULT, FCA Italy SpA, SEAT SA, Volkswagen AG, Automobiles Citroen Automobiles Peugeot, PSA Automobiles SA, OPEL Automobile GmbH, in conformità all’articolo 12 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione (2), hanno presentato congiuntamente una richiesta per modificare la decisione di esecuzione (UE) 2016/588 della Commissione (3) al fine di estendere l’approvazione della tecnologia innovativa al suo uso in autovetture che possono essere alimentate con determinati combustibili alternativi.
(2)In particolare i richiedenti hanno chiesto che, in ragione della crescente percentuale di autovetture che possono essere alimentate con gas di petrolio liquefatto (GPL) o gas naturale compresso (GNC), l’ambito di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2016/588 includa anche l’uso degli alternatori efficienti a 12 V per tali veicoli e che alcuni fattori del metodo di prova siano adeguati di conseguenza.
(3)La Commissione ha valutato la richiesta conformemente all’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/631, al regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 e alle linee guida tecniche per la preparazione di richieste di approvazione di tecnologie innovative a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) (versione luglio 2018) (5). La Commissione ha ritenuto giustificata la richiesta per quanto riguarda i veicoli alimentati a GPL e a GNC e l’efficienza minima richiesta per l’uso dell’alternatore efficiente di 12 V per tali veicoli dovrebbe pertanto essere adeguata per tener conto dell’uso di questa tecnologia innovativa nei veicoli che possono essere alimentati con tali carburanti.
(4)Essa ha ritenuto inoltre opportuno e coerente con altre decisioni di approvazione affrontare anche la situazione dei veicoli che possono essere alimentati con E85. Per quanto riguarda tali veicoli occorre in particolare chiarire che a causa della limitata disponibilità di E85 sul mercato dell’Unione nel suo insieme non è appropriato distinguere questo combustibile dalla benzina per determinare i risparmi di CO2 ottenuti dall’uso di un alternatore efficiente a 12 V.
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