Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e dell'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), gli Stati membri avrebbero dovuto mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni di tali direttive entro il 16 giugno 2019. Tuttavia, in conformità dell'articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797 e dell'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798, gli Stati membri avevano la possibilità di prorogare il termine di recepimento di un anno.
(2)Diciassette Stati membri hanno notificato alla Commissione e all'Agenzia ferroviaria dell'Unione europea («Agenzia») di aver prorogato il termine di recepimento delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 al 16 giugno 2020.
(3)A causa della situazione straordinaria e imprevedibile venuta a crearsi con l'epidemia di COVID-19, alcuni di questi Stati membri stanno incontrando difficoltà a completare il lavoro legislativo entro i termini previsti per il recepimento e rischiano pertanto di non rispettarli. Questa lacuna potrebbe determinare un'incertezza giuridica per l'industria ferroviaria, le autorità nazionali e l'Agenzia per quanto riguarda la legislazione da applicarsi in tema di interoperabilità e sicurezza delle ferrovie. L'impossibilità di alcuni Stati membri di recepire le direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 in conseguenza dell'epidemia di COVID-19 comporta conseguenze negative per il comparto ferroviario.
(4)È essenziale garantire all'industria ferroviaria chiarezza e certezza del diritto, consentendo, ove opportuno, agli Stati membri di continuare ad applicare, per un periodo limitato a decorrere dal 16 giugno 2020, le direttive 2004/49/CE (4) e 2008/57/CE (5) del Parlamento europeo e del Consiglio.
(5)Dal momento che la COVID-19 si è sviluppata durante la fase finale dell'adozione delle misure nazionali di recepimento delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798, è opportuno concedere agli Stati membri un periodo ulteriore per completare il procedimento di recepimento.
(6)I termini per il recepimento delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 dovrebbero essere prorogati fino al 31 ottobre 2020. Le date di abrogazione delle direttive 2004/49/CE e 2008/57/CE, stabilite rispettivamente all'articolo 58 della direttiva (UE) 2016/797 e all'articolo 34 della direttiva (UE) 2016/798, dovrebbero essere adeguate di conseguenza.
(7)Sulla base della direttiva (UE) 2016/798 sono stati adottati vari atti delegati che corrispondono a precedenti termini di recepimento. Alla luce della situazione attuale, tali atti delegati devono essere allineati con il nuovo termine di recepimento.
(8)Considerata l'urgenza dettata dalle circostanze eccezionali causate dall'epidemia di COVID-19, è opportuno ammettere un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea (TUE), al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
(9)Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire la modifica delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 in conseguenza dell'epidemia di COVID-19, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(10)Occorre pertanto modificare di conseguenza le direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798.
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