Decisione (UE) 2020/701 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 Maggio 2020 sulla fornitura di assistenza macrofinanziaria ai paesi partner dell’allargamento e del vicinato nel contesto della pandemia di Covid‐19.

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 212, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)La pandemia di Covid‐19 ha effetti molto dannosi sulla stabilità economica e finanziaria delle regioni dell’allargamento e del vicinato. Nei paesi partner la bilancia dei pagamenti e la situazione di bilancio sono deboli e in rapido peggioramento e l’economia si sta avviando verso una recessione. Solidi motivi spingono a un intervento dell’Unione rapido e deciso a sostegno di tali economie. La presente decisione interessa pertanto dieci paesi partner: Repubblica d’Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo (*), Montenegro e Repubblica di Macedonia del Nord nella regione dell’allargamento; Georgia, Repubblica di Moldova e Ucraina nel vicinato orientale e Regno hascemita di Giordania e Repubblica tunisina nel vicinato meridionale («paesi partner»).

(2)Il carattere urgente dell’assistenza è connesso alla necessità immediata per i paesi partner di ottenere fondi a integrazione di quelli che saranno forniti mediante altri strumenti dell’Unione, dalle istituzioni finanziarie internazionali, dagli Stati membri e da altri donatori bilaterali. Ciò è necessario al fine di consentire un margine di manovra a breve termine che consenta alle autorità dei paesi partner di attuare misure volte a contrastare le ripercussioni economiche della pandemia di Covid‐19.

(3)Le autorità di ciascun paese partner e il Fondo monetario internazionale (FMI) hanno già concordato un programma che sarà sostenuto da un accordo di credito con l’FMI o prevedibilmente concorderanno a breve tale programma.

(4)L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione dovrebbe essere uno strumento finanziario eccezionale di sostegno alla bilancia dei pagamenti non vincolato e non specifico, destinato a coprire il fabbisogno immediato di finanziamenti esterni del beneficiario parallelamente a un accordo di credito non precauzionale con l’FMI che è soggetto a un programma concordato di riforme economiche. Nel contesto della pandemia di Covid‐19 l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione dovrebbe essere disponibile anche per i paesi partner che beneficiano di finanziamenti di emergenza provenienti dall’FMI, che possono essere erogati senza azioni preliminari e/o condizionalità, ad esempio attraverso lo strumento di finanziamento rapido (Rapid Financing Instrument). Tale assistenza dovrebbe pertanto essere di durata più breve, limitata a due erogazioni e volta a sostenere l’attuazione di un programma di intervento contenente una serie limitata di misure di riforma.

(5)Il sostegno finanziario dell’Unione a favore dei paesi partner è coerente con le politiche dell’Unione di allargamento e di vicinato.

(6)In quanto paesi in fase di adesione o preadesione o interessati dalla politica europea di vicinato, i paesi partner sono ammissibili a ricevere l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione.

(7)Poiché si prevede che, a causa del rapido peggioramento, il fabbisogno di finanziamenti esterni dei paesi partner sia di gran lunga superiore alle risorse che saranno fornite dall’FMI e da altre istituzioni multilaterali, si ritiene che, nelle circostanze eccezionali attuali, la concessione di un’assistenza macrofinanziaria da parte dell’Unione sia una risposta appropriata alla richiesta dei paesi partner di sostenere la loro stabilizzazione economica. L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione sosterrebbe la stabilizzazione economica, integrando le risorse messe a disposizione nel quadro dell’accordo di credito con l’FMI.

(8)L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione dovrebbe mirare a sostenere il ripristino della sostenibilità della situazione finanziaria esterna dei paesi partner, sostenendo così un rinnovato sviluppo economico e sociale.

(9)L’importo dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione si basa su una stima preliminare del fabbisogno di finanziamento esterno residuo di ciascun paese partner e tiene conto della capacità del paese di autofinanziarsi con le proprie risorse, in particolare le riserve internazionali a sua disposizione. L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione dovrebbe integrare i programmi e le risorse messi a disposizione dall’FMI e dalla Banca mondiale. La determinazione dell’importo dell’assistenza tiene conto anche della necessità di garantire un’equa ripartizione degli oneri tra l’Unione e gli altri donatori, nonché della preesistente mobilitazione degli altri strumenti finanziari esterni dell’Unione e del valore aggiunto dell’intervento complessivo dell’Unione.

(10)La Commissione dovrebbe garantire che l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione sia coerente, sotto il profilo giuridico e sostanziale, con i principi fondamentali, gli obiettivi e le misure adottate nei vari settori dell’azione esterna e con le altre politiche pertinenti dell’Unione.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.165.01.0031.01.ITA&toc=OJ:L:2020:165:TOC

 

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