Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/705 della Commissione del 26 Maggio 2020 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati tipi di carta termica pesante originari della Repubblica di Corea.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 7,

previa consultazione degli Stati membri,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

1.1.Apertura

(1)Il 10 ottobre 2019 la Commissione europea ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell’Unione di determinati tipi di carta termica pesante originari della Repubblica di Corea («Corea» o «il paese interessato») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base. L’avviso di apertura («avviso di apertura») è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

(2)La Commissione ha avviato l’inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 26 agosto 2019 dall’associazione europea per la carta termica (European Thermal Paper Association) («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di determinati tipi di carta termica pesante («carta termica pesante» o «il prodotto in esame»). La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta.

(3)A norma dell’articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base, la Commissione dovrebbe registrare le importazioni oggetto di un’inchiesta di antidumping durante il periodo di divulgazione preventiva delle informazioni a meno che non disponga di sufficienti elementi di prova del fatto che taluni requisiti non sono soddisfatti. Uno di questi requisiti, come indicato all’articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base, è il verificarsi di un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell’inchiesta. Le importazioni di carta termica pesante dalla Corea hanno registrato un netto calo dell’81 % nei quattro mesi successivi all’apertura dell’inchiesta rispetto allo stesso periodo durante il periodo dell’inchiesta. I dati successivi all’apertura erano basati sui codici TARIC creati per il prodotto in esame al momento dell’apertura dell’inchiesta. Tali dati sono stati confrontati con la media delle importazioni dall’unico esportatore coreano durante quattro mesi nel periodo dell’inchiesta. Pertanto, le condizioni di registrazione conformemente all’articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base non sono state soddisfatte. La Commissione non ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto in esame a norma dell’articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base, in quanto la condizione di cui all’articolo 10, paragrafo 4, lettera d), ovvero un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni, non risultava soddisfatta.

1.2.Parti interessate

(4)Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell’apertura dell’inchiesta il denunciante, i produttori noti dell’Unione, i produttori (esportatori) noti e le autorità della Repubblica di Corea, gli importatori e gli utilizzatori noti e le associazioni note notoriamente interessati, invitandoli a partecipare.

(5)Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

(6)Si sono svolte due audizioni con la Commissione. Durante l’audizione avvenuta il 5 dicembre 2019 su richiesta del produttore esportatore che ha collaborato, il gruppo Hansol, il suo importatore collegato dell’Unione, una serie di utilizzatori e alcuni rappresentanti del governo coreano hanno sollevato questioni relative al mercato della carta termica pesante dell’Unione, al pregiudizio, al nesso di causalità, a questioni legali e/o all’interesse dell’Unione. Durante l’audizione avvenuta il 7 gennaio 2020 su richiesta del denunciante, quest’ultimo e alcuni dei suoi membri hanno sollevato questioni relative al pregiudizio, al nesso di causalità e all’interesse dell’Unione. Le argomentazioni formulate durante tali audizioni sono inserite nel presente regolamento.

1.3.Campionamento

(7)Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

1.3.1.Campionamento dei produttori dell’Unione

(8)Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato di aver deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta mediante campionamento e di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. La Commissione ha selezionato il campione provvisorio in base al volume della produzione e delle vendite dell’Unione dichiarato dai produttori dell’Unione nell’ambito dell’analisi preliminare della legittimazione ad agire. Il campione provvisorio così stabilito era costituito da tre produttori dell’Unione in due diversi Stati membri che rappresentavano il 58,2 % della produzione totale stimata dell’Unione e il 57,5 % delle vendite totali dell’Unione in base alle informazioni disponibili. La Commissione ha messo a disposizione i dettagli di questo campione provvisorio nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e le ha invitate a presentare le loro osservazioni.

(9)Due parti interessate hanno presentato osservazioni in merito al campione provvisorio. Il denunciante ha espresso pieno sostegno per il campione proposto. Il produttore esportatore Hansol Paper Co., Ltd. ha osservato che il campione proposto non era rappresentativo in quanto comprendeva due società collegate situate nello stesso paese. Hansol Paper Co., Ltd. ha ulteriormente argomentato che il campione provvisorio non garantiva un’adeguata distribuzione geografica e ha proposto di includere nel campione Ricoh, avente sede in Francia.

(10)La Commissione ha ritenuto che i due produttori situati in Germania fossero i maggiori produttori del prodotto simile nell’Unione europea (rappresentando nel complesso circa il 47 % della produzione totale e il 44 % delle vendite totali del prodotto simile nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta) e che la Germania presentasse la maggiore produzione e la più alta concentrazione di produttori del prodotto simile. Ricoh ha inoltre comunicato che, pur sostenendo la denuncia, non era in grado di collaborare all’inchiesta.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.164.01.0028.01.ITA&toc=OJ:L:2020:164:TOC

 

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