La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (1), in particolare l'articolo 29, paragrafo 1, quarto comma, e l'articolo 29, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva 96/23/CE stabilisce le misure di controllo relative alle sostanze e alle categorie di residui di cui all'allegato I della stessa. Tale direttiva dispone che i paesi terzi da cui gli Stati membri sono autorizzati a importare gli animali e i prodotti di origine animale che rientrano in detta direttiva presentino un piano di sorveglianza dei residui che indichi le garanzie necessarie. Tale piano dovrebbe comprendere almeno le categorie di residui e di sostanze elencate nell'allegato I della medesima direttiva.
(2)La decisione 2011/163/EU della Commissione (2) approva i piani di cui all'articolo 29 della direttiva 96/23/CE presentati da alcuni paesi terzi figuranti nell'elenco dell'allegato di detta decisione per gli animali e i prodotti di origine animale compresi in tale elenco (nel seguito «l'elenco»).
(3)Il Messico è attualmente inserito nell'elenco per quanto riguarda, tra l'altro, gli equini. Le ultime verifiche effettuate dalla Commissione in Messico, tuttavia, hanno confermato la presenza di gravi carenze nella capacità delle autorità messicane di effettuare controlli affidabili e in particolare di attestare l'assenza di sostanze vietate dalla direttiva 96/22/CE del Consiglio (3).
(4)La voce relativa agli equini per il Messico dovrebbe quindi essere eliminata.
(5)È quindi opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/163/UE.
(6)Al fine di evitare perturbazioni degli scambi commerciali, si dovrebbe fissare un periodo di transizione per le partite pertinenti provenienti dal Messico spedite nell'Unione prima della data di applicazione della presente decisione.
(7)Le misure previste nella presente decisione saranno rivedute dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, alla luce delle garanzie fornite dalle autorità messicane.
(8)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
L'allegato della decisione 2011/163/CE è sostituito dal testo che figura all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Per un periodo di transizione fino al 1o marzo 2015, gli Stati membri accettano le partite di carne e di prodotti a base di carne di equidi, destinati al consumo umano, provenienti dal Messico, a condizione che l'importatore dimostri che i prodotti sono stati certificati e spediti nell'Unione prima del 15 gennaio 2015.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles,l'8 Dicembre 2014
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_353_R_0006