Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1)L'Unione si sta adoperando per creare uno spazio giudiziario comune basato sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie.
(2)Il protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale rotabile ferroviario (in appresso «protocollo ferroviario»), annesso alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali, adottato a Lussemburgo il 23 febbraio 2007, contribuisce utilmente a regolamentare il settore a livello internazionale. È pertanto auspicabile che si applichino quanto prima le disposizioni di questo strumento relative alle materie rientranti nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione.
(3)La Commissione ha negoziato il protocollo ferroviario a nome della Comunità europea, per le parti di competenza esclusiva della Comunità.
(4)Ai sensi dell'articolo XXII, paragrafo 1, del protocollo ferroviario, le organizzazioni regionali di integrazione economica competenti in determinate materie disciplinate da tale protocollo possono firmare, accettare e approvare il suddetto protocollo o aderirvi.
(5)Alcune materie disciplinate dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio (1), destinato ad essere sostituito dal 10 gennaio 2015 dal regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), dal regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio (3), dal regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e Consiglio (4), dalla direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e dal regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) sono altresì disciplinate dal protocollo ferroviario.
(6)La Comunità ha firmato il protocollo ferroviario il 10 dicembre 2009 a seguito dell'adozione, il 30 novembre 2009, della decisione 2009/940/CE del Consiglio sulla firma da parte della Comunità europea del protocollo ferroviario (7).
(7)L'Unione ha competenza esclusiva in alcune materie regolate dal protocollo ferroviario, mentre gli Stati membri sono competenti in altre materie disciplinate anch'esse da questo strumento.
(8)È pertanto opportuno che l'Unione approvi il protocollo ferroviario.
(9)Ai sensi dell'articolo XXII, paragrafo 2, del protocollo ferroviario, all'atto della firma, accettazione, approvazione o adesione, l'organizzazione regionale di integrazione economica presenta una dichiarazione indicante le materie regolate dal protocollo per le quali i suoi Stati membri le hanno delegato la propria competenza.
(10)La Comunità ha effettuato la dichiarazione richiesta sulla propria competenza al momento della firma del protocollo ferroviario. È opportuno, tuttavia, che l'Unione rinnovi tale dichiarazione all'atto dell'approvazione del protocollo ferroviario al fine di correggere un errore di fatto e tenere conto degli sviluppi legislativi e dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione.
(11)Gli articoli VI, VIII, IX e X del protocollo ferroviario si applicano solo qualora uno Stato contraente abbia effettuato una dichiarazione in applicazione dell'articolo XXVII del protocollo ferroviario e alle condizioni stabilite da detta dichiarazione. Al momento dell'approvazione del protocollo ferroviario, l'Unione non dovrebbe presentare alcuna dichiarazione, ai sensi dell'articolo XXVII, paragrafo 2, relativa all'applicazione dell'articolo VIII, né dovrebbe presentare alcuna delle dichiarazioni consentite ai sensi dell'articolo XXVII, paragrafi 1 e 3. Non sarà pregiudicata la competenza degli Stati membri per quanto riguarda le norme di diritto sostanziale in materia di insolvenza.
(12)Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (CE) n. 44/2001, che sarà sostituito dal regolamento (UE) n. 1215/2012 a decorrere dal 10 gennaio 2015, dal regolamento (CE) n. 1346/2000, dal regolamento (CE) n. 593/2008, dalla direttiva 2008/57/CE e dal regolamento (CE) n. 881/2004, e partecipano pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione.
(13)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
Il protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale rotabile ferroviario, annesso alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali, adottato a Lussemburgo il 23 febbraio 2007 (8), è approvato a nome dell'Unione europea.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di approvazione di cui all'articolo XXI del protocollo ferroviario (9).
Articolo 3
Al momento dell'approvazione del protocollo ferroviario, l'Unione effettua la dichiarazione di cui all'allegato, in conformità dell'articolo XXII, paragrafo 2, di tale protocollo.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles,il 4 Dicembre 2014
Per il Consiglio
Il Presidente
A.ORLANDO
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_353_R_0003