Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1)L'Unione europea si adopera per creare uno spazio giudiziario comune fondato sul principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie.
(2)La convenzione sugli accordi di scelta del foro, conclusa il 30 giugno 2005 nell'ambito della conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato («la convenzione»), apporta un valido contributo alla promozione dell'autonomia delle parti nelle operazioni commerciali internazionali e a una maggiore prevedibilità delle soluzioni giudiziarie di tali operazioni. In particolare, la convenzione garantisce alle parti la necessaria certezza giuridica che il loro accordo di scelta del foro sarà rispettato e che una decisione resa dal giudice prescelto potrà essere riconosciuta ed eseguita in casi internazionali.
(3)L'articolo 29 della convenzione abilita le organizzazioni regionali di integrazione economica quali l'Unione europea a firmare, accettare e approvare la convenzione o ad aderirvi. L'Unione ha firmato la convenzione il 1o aprile 2009, fatta salva la sua conclusione in una data successiva, a norma della decisione 2009/397/CE del Consiglio (1).
(4)La convenzione incide sulle norme di diritto derivato dell'Unione riguardanti sia la competenza giurisdizionale basata sulla scelta delle parti sia il riconoscimento e l'esecuzione delle conseguenti decisioni e, in particolare, sul regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio (2), che è destinato a essere sostituito, a decorrere dal 10 gennaio 2015, dal regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
(5)Con l'adozione del regolamento (UE) n. 1215/2012 l'Unione ha preparato il terreno per l'approvazione della convenzione, a nome dell'Unione, garantendo la coerenza tra le norme dell'Unione sulla scelta del foro in materia civile e commerciale e le norme della convenzione.
(6)Al momento della firma della convenzione l'Unione ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 30 della stessa, di essere competente per tutte le materie da questa disciplinate. Di conseguenza, gli Stati membri sono vincolati dalla convenzione in forza della sua approvazione da parte dell'Unione.
(7)È opportuno che, all'atto dell'approvazione della convenzione, l'Unione renda inoltre la dichiarazione consentita dall'articolo 21, per escludere dall'ambito di applicazione della convenzione i contratti di assicurazione in generale, tenuto conto di determinate eccezioni chiaramente definite. Obiettivo della dichiarazione è quello di preservare le norme di competenza protettiva a disposizione del contraente dell'assicurazione, dell'assicurato o di un beneficiario in materia di assicurazione ai sensi del regolamento (CE) n. 44/2001. L'esclusione dovrebbe essere limitata a ciò che è necessario per tutelare gli interessi delle parti più deboli nei contratti di assicurazione. Non dovrebbe pertanto coprire i contratti di riassicurazione né i contratti relativi ai grandi rischi. L'Unione dovrebbe contestualmente rendere una dichiarazione unilaterale in cui afferma che, in una fase successiva, alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione della convenzione, potrebbe riesaminare la necessità di mantenere la sua dichiarazione ai sensi dell'articolo 21.
(8)Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (CE) n. 44/2001 e partecipano pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione.
(9)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,
Ha adottato il seguente regolamento:
Articolo 1
La convenzione dell'Aia del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro («la convenzione») è approvata a nome dell'Unione europea (4).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di approvazione di cui all'articolo 27, paragrafo 4, della convenzione.
Il deposito dello strumento di approvazione di cui al primo comma ha luogo entro un mese dal 5 giugno 2015 (5).
Articolo 3
1.All'atto del deposito dello strumento di approvazione di cui all'articolo 27, paragrafo 4, della convenzione, l'Unione, a norma dell'articolo 21 della convenzione, rende una dichiarazione relativa ai contratti di assicurazione.
Il testo di tale dichiarazione è accluso come allegato I della presente decisione.
2.All'atto del deposito dello strumento di approvazione di cui all'articolo 27, paragrafo 4, della convenzione, l'Unione rende una dichiarazione unilaterale.
Il testo di tale dichiarazione è accluso come allegato II della presente decisione.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles,il 4 Dicembre 2014
Per il Consiglio
Il Presidente
A.ORLANDO
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_353_R_0002