La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 4,
visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 10 gennaio 1997, che estende l’applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96 (2), in particolare l’articolo 3,
visto il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativo all’autorizzazione all’esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall’estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio (3), in particolare gli articoli da 4 a 7,
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 della Commissione, del 28 agosto 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka, dalla Tunisia, dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie di tali paesi, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 (4),
informati gli Stati membri,
considerando quanto segue:
(1)Alle importazioni nell’Unione di alcune parti essenziali di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («la RPC») si applica un dazio antidumping a seguito dell’estensione del dazio antidumping imposto sulle importazioni di biciclette originarie della RPC dal regolamento (CE) n. 71/97.
(2)A norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 71/97 la Commissione ha il potere di adottare le misure necessarie per autorizzare l’esenzione delle importazioni di parti essenziali di biciclette che non eludono il dazio antidumping.
(3)Tali misure di attuazione sono delineate nel regolamento (CE) n. 88/97, che stabilisce lo specifico sistema di esenzione.
(4)Su tale base la Commissione ha esentato dal dazio esteso varie imprese di assemblaggio di biciclette.
(5)Come previsto all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88/97, la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea gli elenchi successivi dei soggetti esentati (5).
(6)La più recente decisione di esecuzione (UE) 2020/588 della Commissione (6) relativa alle esenzioni a norma del regolamento (CE) n. 88/97 è stata adottata il 22 aprile 2020.
(7)Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 88/97.
(8)Il 19 dicembre 2016 la Commissione ha ricevuto dalla società neerlandese VanMoof B.V. («VanMoof») una domanda di esenzione corredata delle informazioni necessarie per stabilirne l’ammissibilità a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97.
(9)In conformità all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97 e in attesa di una decisione sul merito della domanda, il pagamento del dazio esteso per quanto riguarda tutte le importazioni di parti essenziali di biciclette dichiarate per l’immissione in libera pratica da VanMoof è stato sospeso a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la domanda di esenzione.
(10)Alla società VanMoof è stato assegnato il codice aggiuntivo TARIC C202 al fine di identificare le importazioni di parti essenziali di biciclette dichiarate per l’immissione in libera pratica e soggette alla sospensione del pagamento del dazio esteso.
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