Il Comitato per il Commercio,
visto l’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore, in particolare l’articolo 10.17, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)L’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore («l’accordo») è entrato in vigore il 21 novembre 2019.
(2)L’articolo 10.17, paragrafo 3, dell’accordo dispone che le parti, una volta concluse le procedure per la tutela delle indicazioni geografiche in ciascuna parte per tutte le denominazioni figuranti nell’allegato 10-A dell’accordo, si riuniscono non appena possibile per adottare una decisione in sede di comitato per il commercio per quanto riguarda l’inserimento nell’allegato 10-B delle denominazioni di ciascuna parte, contenute nell’allegato 10-A, che sono state e restano protette quali indicazioni geografiche a norma dei rispettivi sistemi delle parti di cui all’articolo 10.17, paragrafo 2.
(3)La Repubblica di Singapore ha completato la procedura per la tutela nel suo territorio di 138 denominazioni che figuravano nell’allegato 10-A dell’accordo e per le quali era stata presentata domanda di protezione in quanto indicazioni geografiche dell’Unione.
(4)Sebbene le procedure di protezione nel territorio di Singapore non siano ancora state avviate e concluse per tutte le denominazioni figuranti nell’allegato 10-A dell’accordo, le parti accettano che il comitato per il commercio adotti la presente decisione relativa all’inserimento delle 138 denominazioni nell’allegato 10-B dell’accordo.
(5)Di conseguenza, gli allegati 10-A e 10-B dell’accordo dovrebbero essere modificati elencando le 138 denominazioni quali indicazioni geografiche protette dell’Unione nell’allegato 10-B e rimuovendo tali denominazioni dall’allegato 10-A.
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