Decisione d’Esecuzione (UE) 2020/636 della Commissione dell’8 Maggio 2020 che modifica la Decisione 2008/477/CE per quanto riguarda l’aggiornamento delle pertinenti condizioni tecniche applicabili alla banda di frequenze 2 500-2 690 MHz.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)La decisione 2008/477/CE della Commissione (2) armonizza le condizioni tecniche per l’uso dello spettro nella banda di frequenze 2 500-2 690 MHz («banda di frequenze 2,6 GHz») per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica nell’Unione, principalmente i servizi a banda larga senza fili per gli utilizzatori finali.

(2)A norma dell’articolo 6, paragrafo 3, della decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), gli Stati membri sono tenuti ad aiutare i fornitori di servizi di comunicazione elettronica ad aggiornare periodicamente le loro reti alla tecnologia più recente e più efficiente, al fine di creare i propri dividendi di spettro radio in linea con i principi di neutralità tecnologica e dei servizi.

(3)La comunicazione della Commissione dal titolo «Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea» (4) stabilisce nuovi obiettivi di connettività per l’Unione, che dovranno essere raggiunti attraverso il dispiegamento e l’adozione su vasta scala di reti ad altissima capacità. A tal fine, la comunicazione della Commissione dal titolo «Il 5G per l’Europa: un piano d’azione» (5) individua la necessità di un’azione a livello dell’Unione, comprese l’individuazione e l’armonizzazione dello spettro per il 5G sulla base del parere del gruppo «Politica dello spettro radio» (Radio Spectrum Policy Group, RSPG), al fine di garantire una copertura 5G ininterrotta in tutte le aree urbane e in tutti i principali assi di trasporto terrestre entro il 2025.

(4)Nei due pareri (del 16 novembre 2016 (6) e del 30 gennaio 2019 (7)) sulla «strategic roadmap towards 5G for Europe» (tabella di marcia strategica verso il 5G per l’Europa), l’RSPG ha individuato la necessità di garantire che le condizioni tecniche e di regolamentazione per tutte le bande già armonizzate per le reti mobili siano adatte al 5G. La banda di frequenze 2,6 GHz è una di tali bande, attualmente in uso nell’Unione principalmente per la quarta generazione di sistemi a banda larga senza fili (ad esempio Long Term Evolution, LTE).

(5)A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE, il 12 luglio 2018 la Commissione ha incaricato la Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) di riesaminare le condizioni tecniche armonizzate per determinate bande di frequenze armonizzate a livello dell’UE, compresa la banda di frequenze terrestre 2,6 GHz, e di elaborare condizioni tecniche armonizzate meno restrittive, adatte per i sistemi terrestri senza fili di prossima generazione (5G).

(6)Il 5 luglio 2019 la CEPT ha presentato una relazione (relazione 72 della CEPT) in cui riesamina, tra l’altro, le condizioni tecniche armonizzate a livello dell’UE nella banda di frequenze 2,6 GHz sulla base del concetto di «b lock edge mask» (BEM), nel contesto dell’introduzione di sistemi terrestri senza fili di prossima generazione (5G) in tale banda. In particolare, la relazione fissa le condizioni tecniche armonizzate per i sistemi di antenne non attive (non-active antenna system, non-AAS) e i sistemi di antenne attive (active antenna system, AAS), che sono utilizzati in sistemi in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili (WBB ECS) in funzionamento sincronizzato e non sincronizzato. Prevede inoltre la coesistenza all’interno della banda di WBB ECS AAS e non-AAS e di WBB ECS basati sulla modalità duplex a divisione di frequenza (frequency division duplex, FDD) e la modalità duplex a divisione di tempo (time division duplex, TDD). Affronta anche la coesistenza dei WBB ECS all’interno della banda e di altri servizi nelle bande di frequenza adiacenti.

(7)La relazione 72 della CEPT nota un uso disabbinato (TDD o supplemental downlink, SDL) molto limitato al di fuori della sottobanda 2 570-2 620 MHz, e sottolinea che tale uso dovrebbe essere soggetto ad ulteriore armonizzazione e a tempi coordinati a livello dell’UE, a causa del rischio di interferenze ai confini nazionali. Al fine di eliminare tale rischio, dovrebbe essere evitata la flessibilità dell’uso disabbinato al di fuori di tale sottobanda, come previsto dall’accordo di ripartizione del canale armonizzata a livello dell’UE per la banda di frequenze 2,6 GHz. Gli Stati membri possono scegliere il funzionamento di rete TDD sincronizzato, semi-sincronizzato o non sincronizzato nella sottobanda 2 570-2 620 MHz e garantire un uso efficiente dello spettro, tenendo conto delle relazioni 296 (8) e 308 (9) dell’Electronic Communications Committee (comitato per le comunicazioni elettroniche, ECC) sulla sincronizzazione.

(8)Tranne che in casi debitamente giustificati, le conclusioni della relazione 72 della CEPT dovrebbero essere applicate in tutta l’Unione e attuate dagli Stati membri immediatamente, così da promuovere la disponibilità e l’uso della banda di frequenze 2,6 GHz per la diffusione del 5G, rispettando allo stesso tempo i principi della neutralità tecnologica e dei servizi.

(9)La nozione di «designare e mettere a disposizione» la banda di frequenze 2,6 GHz nel contesto della presente decisione fa riferimento alle seguenti fasi: i) l’adeguamento del quadro giuridico nazionale sull’assegnazione delle frequenze al fine di includere l’uso previsto di tale banda nel rispetto delle condizioni tecniche armonizzate stabilite nella presente decisione; ii) l’avvio di tutte le misure necessarie per garantire la coesistenza con l’uso attuale in tale banda, per quanto necessario; iii) l’avvio di misure appropriate, accompagnate se del caso dall’avvio di un processo di consultazione dei portatori di interessi, al fine di consentire l’uso di tale banda conformemente al quadro giuridico applicabile a livello dell’Unione, comprese le condizioni tecniche armonizzate di cui alla presente decisione.

(10)Può essere necessario concludere accordi transfrontalieri tra gli Stati membri e i paesi non-UE per garantire che gli Stati membri attuino i parametri stabiliti dalla presente decisione, evitando così interferenze dannose e migliorando l’efficienza e la non frammentazione nell’uso dello spettro.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.149.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2020:149:TOC

 

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