Decisione (UE) 2020/637 della Banca Centrale europea del 27 Aprile 2020 sulle procedure di accreditamento dei fabbricanti degli elementi di sicurezza dell’Euro e degli elementi dell’euro (BCE/2020/24).

Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ed in particolare l’articolo 128, paragrafo 1,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 12.1, 16 e 34.3,

visto il Regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (1), in particolare l’articolo 2,

considerando quanto segue:

(1)La decisione BCE/2013/54 (2) è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese (3). Poiché devono essere apportate ulteriori modifiche, ai fini di chiarezza, è opportuno provvedere alla rifusione della decisione BCE/2013/54.

(2)Sulla scorta dell'esperienza acquisita dalla Banca centrale europea (BCE) nell'applicazione della decisione BCE/2013/54, il sistema di accreditamento dovrebbe essere semplificato eliminando la fase di valutazione di accreditamento provvisorio e introducendo una procedura di valutazione in un’unica fase.

(3)La BCE attribuisce la massima importanza alla condotta etica nell’attività d’impresa dei fabbricanti accreditati e dei loro soggetti controllanti, che devono tutti svolgere la loro attività secondo i più alti standard di etica professionale. Di conseguenza, la condotta etica nell’attività d’impresa dovrebbe far parte dei requisiti inerenti all’accreditamento, in aggiunta ai requisiti in materia di qualità, ambiente, salute e sicurezza.

(4)Anche i requisiti in materia di sicurezza rientrano tra i requisiti inerenti all’accreditamento. Per ragioni di certezza del diritto e di chiarezza, le ispezioni e i controlli specifici di sicurezza della banca centrale nazionale relativi ai requisiti di sicurezza dovrebbero essere integrati in una decisione distinta e non fare più parte della presente decisione.

(5)Anche i requisiti in materia di ambiente, salute e sicurezza rientrano tra i requisiti inerenti all'accreditamento. Per ragioni di certezza del diritto e di chiarezza, l'obbligo per le stamperie accreditate di svolgere analisi di sostanze ed elementi chimici delle banconote in euro finite e di riferirne i risultati alla BCE dovrebbe essere integrato in una decisione distinta e non dovrebbe più far parte della presente decisione.

(6)Di conseguenza, è necessario abrogare la decisione BCE/2013/54 e sostituirla con la presente decisione. Al fine di garantire un'agevole transizione dalle precedenti procedure di accreditamento a quelle previste dalla presente decisione, è opportuno stabilire un periodo transitorio di dodici mesi. Per quanto riguarda le nuove disposizioni in materia di condotta etica nell’attività d’impresa, è opportuno fissare un periodo transitorio di trenta mesi. Ciò consentirà ai fabbricanti accreditati di predisporre tutte le misure necessarie per conformarsi ai pertinenti requisiti e obblighi inerenti all’accreditamento ai sensi della presente decisione,

Ha adottato la presente Decisione:

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

1)Per «originazione» si intende la trasformazione del bozzetto delle banconote in euro in layout, separazione dei colori, elementi grafici e lastre di stampa, nonché la preparazione dei layout e dei prototipi per le componenti proposte in tali bozzetti;

2)Per «fabbricante» si intende un soggetto giuridico che può essere in grado di svolgere un’attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro o un’attività inerente agli elementi dell’euro, fatta eccezione per i soggetti giuridici che sono coinvolti esclusivamente nel trasporto o nella distruzione di elementi di sicurezza dell’euro;

3)Per «attività inerente agli elementi di sicurezza dell'euro» si intende una qualsiasi delle seguenti attività:“Originazione, produzione, trattamento, distruzione, stoccaggio, analisi, spostamento all’interno del sito di fabbricazione o trasporto di elementi di sicurezza dell’euro”;

4)Per «attività inerente agli elementi dell’euro» si intende la produzione di elementi dell’euro;

5)Per «sito di fabbricazione» si intende un luogo utilizzato dal fabbricante, o che questi può utilizzare, per svolgere un’attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro o un’attività inerente agli elementi dell’euro;

6)Per «elemento di sicurezza dell’euro» si intende uno dei seguenti elementi: (a) una banconota in euro finita; (b) una banconota in euro parzialmente stampata; (c) carta per le banconote finita; (d) carta per le banconote parzialmente finita; (e) un inchiostro di sicurezza utilizzato per produrre banconote in euro o carta per le banconote in euro; (f) filo e lamina metallizzata utilizzati per produrre carta per le banconote in euro; (g) un pigmento di sicurezza; (h) un sensore di sicurezza; (i) una banconota in euro in fase di sviluppo al fine di sostituire le banconote in circolazione o ritirate dalla circolazione; (j) qualsiasi componente o informazione ad essa collegata indicata separatamente dalla BCE; e che necessita di protezione in quanto la perdita, il furto o la divulgazione non autorizzata potrebbe danneggiare l’integrità delle banconote in euro quali mezzi di pagamento;

7)Per «elemento dell’euro» si intende uno dei seguenti elementi: (a) una banconota in euro finita; (b) una banconota in euro parzialmente stampata; (c) carta per le banconote finita; (d) carta per le banconote parzialmente finita; (e) un inchiostro utilizzato per produrre banconote in euro o carta per le banconote in euro; (f) filo e lamina metallizzata utilizzati per produrre carta per le banconote in euro;

8)Per «accreditamento» si intende il permesso, concesso a un fabbricante con una decisione della BCE, di svolgere un’attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro o un’attività inerente agli elementi dell’euro in uno specifico sito di fabbricazione;

9)Per fabbricante accreditato» si intende un fabbricante che ha ottenuto l’accreditamento ai sensi della presente decisione;

10)Per «banca centrale nazionale (BCN)» si intende la banca centrale nazionale di uno Stato membro la cui moneta è l'euro.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.149.01.0012.01.ITA&toc=OJ:L:2020:149:TOC

 

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