La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare gli articoli 178 e 187,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (2) stabilisce norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione.
(2)Il regolamento (CE) n. 972/2006 della Commissione (3) fissa le regole specifiche applicabili alle importazioni di riso Basmati semigreggio di cui ai codici NC 1006 20 17 e 1006 20 98. Tali importazioni sono subordinate alla presentazione di un titolo di importazione prima dell’immissione del prodotto in libera pratica.
(3)L’attuale pandemia di Covid-19 e le ampie restrizioni agli spostamenti introdotte negli Stati membri rappresentano una sfida eccezionale e senza precedenti sia per gli Stati membri che per gli operatori per quanto concerne lo scambio di documenti ufficiali conformemente alla normativa dell’Unione.
(4)Nel documento «COVID-19 — Orientamenti relativi alle misure per la gestione delle frontiere destinate a tutelare la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali» (4), la Commissione ha sottolineato che, nella situazione attuale, non deve essere compromesso il corretto funzionamento del mercato unico.
(5)A norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, i richiedenti di titoli di importazione o di diritti di importazione hanno l’obbligo di dimostrare di aver operato nel commercio con paesi terzi per talune categorie di prodotti agricoli.
(6)Ulteriori condizioni, ritenute necessarie per la gestione di un determinato contingente di importazione, possono essere stabilite dal regolamento della Commissione relativo al contingente in questione. Tali ulteriori condizioni, quali l’obbligo per il richiedente di fornire documenti che stabiliscano il quantitativo di riferimento dell’operatore, l’origine o la qualità del prodotto, sono stabilite dal regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione (5), dal regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione (6), dal regolamento (CE) n. 2305/2003 della Commissione (7), dal regolamento (CE) n. 969/2006 della Commissione (8), dal regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione (9), dal regolamento (CE) n. 1964/2006 della Commissione (10), dal regolamento (CE) n. 1979/2006 della Commissione (11), dal regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione (12), dal regolamento (CE) n. 533/2007 della Commissione (13), dal regolamento (CE) n. 536/2007 della Commissione (14), dal regolamento (CE) n. 539/2007 della Commissione (15), dal regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione (16), dal regolamento (CE) n. 1384/2007 della Commissione (17), dal regolamento (CE) n. 1385/2007 della Commissione (18), dal regolamento (CE) n. 382/2008 della Commissione (19), dal regolamento (CE) n. 412/2008 della Commissione (20), dal regolamento (CE) n. 431/2008 della Commissione (21), dal regolamento (CE) n. 748/2008 della Commissione (22), dal regolamento (CE) n. 1067/2008 della Commissione (23), dal regolamento (CE) n. 1296/2008 della Commissione (24), dal regolamento (CE) n. 442/2009 della Commissione (25), dal regolamento (CE) n. 610/2009 della Commissione (26), dal regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione (27) e dal regolamento (UE) n. 1255/2010 della Commissione (28), nonché dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 della Commissione (29), dal regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 della Commissione (30), dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1223/2012 della Commissione (31), dal regolamento di esecuzione (UE) n. 82/2013 della Commissione (32), dal regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013 della Commissione (33), dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2076 della Commissione (34), dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077 della Commissione (35), dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 della Commissione (36), dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2079 della Commissione (37), dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081 della Commissione (38) e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1585 della Commissione (39).
(7)A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 972/2006, i richiedenti di titoli di importazione devono dimostrare di aver esercitato un’attività commerciale nel settore risiero e fornire un certificato di autenticità del prodotto rilasciato dall’organismo competente del paese esportatore.
(8)Durante l’attuale pandemia di Covid-19, ampie restrizioni agli spostamenti sono state introdotte negli Stati membri. Anche i servizi postali e di corriere subiscono perturbazioni.
(9)Vari Stati membri e portatori d’interessi hanno informato la Commissione che, a seguito di tali restrizioni e perturbazioni, la loro capacità di fornire e ricevere i documenti ufficiali richiesti dai regolamenti che disciplinano determinati contingenti di importazione e le importazioni di riso Basmati è gravemente compromessa.
(10)Conformemente alla normativa dell’Unione che disciplina la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione e che disciplina le modalità di gestione delle importazioni di riso Basmati, è necessario che le domande di titoli di importazione e di diritti di importazione siano corredate degli originali di tali documenti.
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