Decisione (UE) 2020/619 del Consiglio del 30 Aprile 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato Congiunto.

Il Consiglio dell’unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 3, e l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L’accordo di partenariato volontario tra l’Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam sull’applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale («accordo») è stato concluso dall’Unione mediante decisione (UE) 2019/854 del Consiglio (1) ed è entrato in vigore il 1o giugno 2019.

(2)Il comitato congiunto di attuazione istituito a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, dell’accordo («CCA») deve stabilire il proprio regolamento interno a norma dell’articolo 18, paragrafo 3, dell’accordo.

(3)Poiché il regolamento interno del CCA sarà vincolante per l’Unione, è opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di CCA.

(4)È opportuno che l’Unione sostenga l’adozione del regolamento interno che assicurerà collaborazione fluida e trasparente tra l’Unione e la Repubblica socialista del Vietnam sin dall’inizio dell’attuazione dell’accordo e, in ultima istanza, dell’attuazione del sistema di licenze per l’applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

1.La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato congiunto di attuazione istituito a norma dell’articolo 18 dell’accordo di partenariato volontario tra l’Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam sull’applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale deve sostenere l’adozione del regolamento interno del CCA (2).

2.In funzione dell’andamento della prossima riunione del CCA i rappresentanti dell’Unione possono concordare, in consultazione con gli Stati membri, durante le riunioni di coordinamento in loco, modifiche marginali e non sostanziali del progetto di regolamento interno, senza un’ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 30 Aprile 2020

Per il Consiglio

Il Presidente

GRLIĆ RADMAN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.147.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:147:TOC

 

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