La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 2, e l’articolo 223, paragrafo 3, lettera c),
visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (2), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, lettera b),
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (3), in particolare l’articolo 62, paragrafo 2, lettera b),
considerando quanto segue:
(1)A causa delle forti restrizioni imposte alla circolazione negli Stati membri per contrastare l’attuale pandemia di Covid-19, le vendite di alcune categorie di prodotti ovini e caprini quali le carcasse di ovini e caprini di età inferiore a dodici mesi al settore alberghiero e della ristorazione hanno subito pesanti ripercussioni.
(2)Di conseguenza si è registrato un forte calo della domanda di alcuni prodotti ovini e caprini. Il settore delle carni ovine e caprine si trova quindi a far fronte a una perturbazione del mercato dovuta allo squilibrio tra l’offerta e la domanda. Ciò ha ripercussioni negative considerevoli sui margini del settore e compromette la solidità finanziaria degli agricoltori dell’Unione. In assenza di misure contro questa perturbazione del mercato, si prevede un calo dei prezzi dei prodotti ovini e caprini nell’Unione ed è probabile un proseguimento della pressione al ribasso.
(3)L’attuale squilibrio tra la domanda e l’offerta sui mercati delle carni ovine e caprine può essere attenuato dall’ammasso di carcasse di ovini e caprini di età inferiore a dodici mesi che sarebbero state destinate per la maggior parte al settore alberghiero e della ristorazione.
(4)Le forti restrizioni imposte alla circolazione negli Stati membri per contrastare l’attuale pandemia di Covid-19 hanno inciso anche sulla disponibilità di forza lavoro nei macelli e nelle industrie di trattamento dei prodotti alimentari e hanno ridotto le capacità di trasporto e logistica.
(5)Per attenuare le attuali difficoltà e in particolare ridurre lo squilibrio tra offerta e domanda, che a sua volta esercita una pressione al ribasso sui prezzi di tutti i prodotti ovini e caprini, e per alleviare tali condizioni difficili del mercato, è opportuno concedere aiuti all’ammasso privato per le carni fresche o refrigerate di animali della specie ovina e caprina di età inferiore a dodici mesi.
(6)Il regolamento delegato (UE) 2016/1238 della Commissione (4) e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione (5) stabiliscono le modalità di applicazione dell’aiuto all’ammasso privato. Salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/1238 e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 dovrebbero applicarsi all’aiuto all’ammasso privato di carni fresche e refrigerate di animali della specie ovina e caprina di età inferiore a dodici mesi.
(7)È opportuno fissare in anticipo l’importo dell’aiuto così da consentire un sistema operativo rapido e flessibile. A norma dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1370/2013, l’importo dell’aiuto all’ammasso privato fissato anticipatamente dovrebbe essere stabilito in base alle spese di ammasso e ad altri elementi di mercato pertinenti. È opportuno fissare un aiuto per l’intero periodo di ammasso in base alle spese di conferimento all’ammasso e di svincolo dall’ammasso, alle spese giornaliere di deposito in magazzino frigorifero e all’indennizzo parziale per la perdita di valore delle carni ovine e caprine fresche o refrigerate o congelate.
(8)Affinché sia efficace e abbia un impatto reale sul mercato, l’aiuto all’ammasso privato dovrebbe essere concesso soltanto per i prodotti che non sono stati ancora conferiti all’ammasso. In tale contesto è opportuno fissare il periodo di ammasso.
(9)A fini di efficienza amministrativa e di semplificazione, è opportuno fissare il quantitativo minimo di prodotti che devono formare oggetto di ciascuna domanda.
(10)È opportuno fissare una cauzione per garantire l’affidabilità della domanda e far sì che la misura abbia gli effetti desiderati sul mercato.
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