La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 2, e l’articolo 223, paragrafo 3, lettera c),
visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (2), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, lettera b),
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (3), in particolare l’articolo 62, paragrafo 2, lettera b),
considerando quanto segue:
(1)A causa delle forti restrizioni imposte alla circolazione negli Stati membri per contrastare l’attuale pandemia di Covid-19, le vendite di alcune categorie di prodotti bovini, quali i quarti posteriori destinati alla produzione di diversi tagli di bistecca, al settore alberghiero e della ristorazione hanno subito pesanti ripercussioni. Il settore alberghiero e della ristorazione rappresenta il 70 % circa della domanda interna dell’Unione di diversi tagli di bistecca ottenuti da quarti posteriori. Di conseguenza, tali quarti posteriori sono adesso convertiti alla produzione di altri prodotti a base di carni bovine e pertanto i prezzi sono già calati.
(2)In seguito a un cambiamento nel modello di consumo delle carni bovine, si è registrato un forte calo della domanda di determinati prodotti bovini. Il settore delle carni bovine si trova quindi a far fronte a una perturbazione del mercato dovuta allo squilibrio tra l’offerta e la domanda. Ciò ha ripercussioni negative considerevoli sui margini del settore e compromette la solidità finanziaria degli agricoltori dell’Unione. In assenza di misure contro questa perturbazione del mercato, si prevede un calo dei prezzi dei prodotti bovini nell’Unione ed è probabile un proseguimento della pressione al ribasso.
(3)Le forti restrizioni alla circolazione hanno inciso anche sulla disponibilità di forza lavoro nei macelli e nelle industrie di trattamento dei prodotti alimentari e hanno ridotto le capacità di trasporto e logistica.
(4)Le attuali difficoltà, e in particolare lo squilibrio tra offerta e domanda nel mercato delle carni bovine, possono essere attenuate con l’ammasso di quarti posteriori destinati alla fabbricazione di prodotti che sarebbero stati destinati per la maggior parte al settore alberghiero e della ristorazione.
(5)Per ridurre l’attuale squilibrio tra offerta e domanda, che a sua volta esercita una pressione al ribasso sui prezzi di tutti i prodotti a base di carni bovine, e per alleviare tali condizioni difficili del mercato, è opportuno concedere aiuti all’ammasso privato per le carni fresche o refrigerate di animali della specie bovina di età non inferiore a otto mesi.
(6)Il regolamento delegato (UE) 2016/1238 della Commissione (4) e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione (5) stabiliscono le modalità di applicazione dell’aiuto all’ammasso privato. Salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/1238 e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 dovrebbero applicarsi all’aiuto all’ammasso privato di carni fresche o refrigerate di animali della specie bovina di età non inferiore a otto mesi.
(7)È opportuno fissare in anticipo l’importo dell’aiuto così da consentire un sistema operativo rapido e flessibile. A norma dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1370/2013, l’importo dell’aiuto all’ammasso privato fissato anticipatamente dovrebbe essere stabilito in base alle spese di ammasso e ad altri elementi di mercato pertinenti. È opportuno fissare un aiuto per l’intero periodo di ammasso in base alle spese di conferimento all’ammasso e di svincolo dall’ammasso, alle spese giornaliere di deposito in magazzino frigorifero e all’indennizzo parziale per la perdita di valore delle carni bovine fresche o refrigerate o congelate.
(8)Affinché sia efficace e abbia un impatto reale sul mercato, l’aiuto all’ammasso privato dovrebbe essere concesso soltanto per i prodotti che non sono stati ancora conferiti all’ammasso. In tale contesto è opportuno fissare il periodo di ammasso.
(9)A fini di efficienza amministrativa e di semplificazione, è opportuno fissare il quantitativo minimo di prodotti che devono formare oggetto di ciascuna domanda.
(10)È opportuno fissare una cauzione per garantire l’affidabilità della domanda e far sì che la misura abbia gli effetti desiderati sul mercato.
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