La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera e),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CEE) n. 2658/87 istituisce una nomenclatura delle merci (denominata in appresso «nomenclatura combinata») che figura nell’allegato I del medesimo regolamento.
(2)Ai fini della certezza del diritto, è necessario chiarire la classificazione degli oggetti e apparecchi di ortopedia della sottovoce 9021 10 10 della nomenclatura combinata.
(3)Conformemente alla sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-260/00 a C-263/00 (2), alle note esplicative della nomenclatura combinata relative alla voce 9021 e alla nota 6 del capitolo 90, gli oggetti e apparecchi di ortopedia sono definiti come prodotti specialmente concepiti per rispondere ad una funzione ortopedica determinata.
(4)Nella predetta sentenza la Corte di giustizia ha spiegato che gli oggetti e gli apparecchi ortopedici svolgono una funzione medica specifica, a differenza dei prodotti di uso comune (semplici) destinati a un uso generale. I criteri che possono differenziare i prodotti che rispondono ad una funzione medica da quelli semplici o ordinari comprendono anche il metodo di confezione, i materiali di cui sono composti, le modalità di funzionamento o la loro adattabilità agli specifici difetti fisici del paziente.
(5)La nota 6 del capitolo 90 dispone che gli oggetti e apparecchi di ortopedia servono a prevenire o correggere certe deformazioni del corpo, a sostenere o a mantenere a posto degli organi dopo una malattia, un’operazione o una lesione.
(6)La sezione I delle note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 9021 fornisce esempi di oggetti e apparecchi di ortopedia che rientrano nella voce nonché esempi di prodotti che non rientrano nella voce 9021. L’ambito di applicazione delineato da tali note esplicative è coerente con la nuova nota complementare.
(7)Ai fini della certezza del diritto, è necessario fornire esempi di usi medici ai quali taluni prodotti potrebbero essere destinati, che li distinguano da oggetti e apparecchi di ortopedia concepiti per un particolare uso ortopedico.
(8)Ai fini della certezza del diritto, è opportuno fornire spiegazioni in merito alle modalità di funzionamento (grande precisione) degli oggetti e apparecchi di ortopedia intesi a evitare ulteriori lesioni o deformazioni fisiche, che li distinguono dai prodotti ordinari che non sono considerati concepiti con grande precisione e sono quindi inidonei a evitare completamente movimenti indesiderati.
(9)Di conseguenza, per garantirne un’interpretazione uniforme occorre aggiungere una nuova nota complementare al capitolo 90 della parte seconda della nomenclatura combinata.
(10)La nuova nota complementare è coerente con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/787 della Commissione (3) che classifica una cavigliera nelle note esplicative vigenti della nomenclatura combinata relative alla sottovoce 9021 10 10, e rispecchia la prassi di classificazione consolidata degli Stati membri.
(11)È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87.
(12)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Il capitolo 90 dell’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 è così modificato:
1)La voce «Nota complementare» dopo la nota 7 è sostituita dalla voce «Note complementari»;
2)E’ aggiunta la seguente nota complementare:
«2)Ai fini della sottovoce 9021 10 10 l’espressione «oggetti e apparecchi di ortopedia» indica oggetti e apparecchi specificamente concepiti per una determinata funzione ortopedica, a differenza dei prodotti che possono essere utilizzati per scopi diversi (ad esempio, prodotti per articolazioni, legamenti o tendini sottoposti a sollecitazione eccessiva a seguito di attività sportive o scrittura a macchina, e prodotti che si limitano ad alleviare il dolore nella parte del corpo compromessa o inferma, ad esempio a causa di un’infiammazione).
Gli «oggetti e apparecchi di ortopedia» devono impedire completamente un determinato movimento della parte del corpo compromessa o inferma (per esempio articolazioni, tendini, legamenti) al fine di evitare ulteriori lesioni o deformazioni fisiche o il loro aggravarsi e sono distinti da altri prodotti che non possono impedire determinati movimenti, ma impediscono i movimenti riflessi (ossia i movimenti involontari) grazie alla loro relativa rigidità dovuta, ad esempio, a stecche flessibili, cuscinetti di pressione, materiale tessile non elastico e fasce a strappo.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 Aprile 2020
Per la Commissione
A nome della Presidente,
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale
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