La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione di talune merci.
(2)Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 863/2013 della Commissione (3), un prodotto che consiste in un circuito integrato monolitico e in un cristallo di quarzo assemblati su una cornice metallica e inseriti in un alloggiamento di materia plastica, usato in vari apparecchi come fonte di segnale di orologio per determinare gli intervalli di tempo, era stato classificato nel codice NC 9114 90 00 come altre forniture d’orologeria. Si era esclusa la classificazione nella voce 8542, in quanto il prodotto contiene sia un circuito integrato monolitico, sia un cristallo di quarzo.
(3)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione (4) la definizione di circuito integrato elettronico stabilita ai fini delle voci 8541 e 8542 nella nota 9 b) del capitolo 85 della nomenclatura combinata è stata ampliata al fine di includere i circuiti integrati multicomponenti quali definiti al punto 4 della nota 9 b) del capitolo 85, con effetti a decorrere dal 1o gennaio 2017. Ne consegue che le merci che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 863/2013 vanno classificate nella voce 8542 come circuito integrato elettronico.
(4)Si dovrebbe quindi abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 863/2013 al fine di evitare possibili discrepanze nella classificazione tariffaria di tali merci e garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata all’interno dell’Unione.
(5)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 863/2013 è abrogato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 Aprile 2020
Per la Commissione
a nome della Presidente
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale
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