La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1)La regione biogeografica atlantica, di cui all’articolo 1, lettera c), punto iii), della direttiva 92/43/CEE, comprende i territori dell’Unione di Irlanda, Paesi Bassi e Regno Unito e parti dei territori dell’Unione di Belgio, Danimarca, Germania, Spagna, Francia e Portogallo, secondo quanto specificato nella mappa biogeografica approvata il 20 aprile 2005 dal comitato istituito in virtù dell’articolo 20 di detta direttiva («comitato Habitat»).
(2)Con la decisione 2004/813/CE della Commissione (2) è stato adottato l’elenco provvisorio dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica, ai sensi della direttiva 92/43/CEE.
(3)I siti compresi nell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica fanno parte della rete Natura 2000, che riveste un ruolo fondamentale per la tutela della biodiversità nell’Unione. Al fine di compiere ulteriori progressi nell’istituzione effettiva della rete Natura 2000 e nell’ambito di un adattamento dinamico della rete, gli elenchi dei siti di importanza comunitaria sono riveduti periodicamente.
(4)Il dodicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica è stato adottato con decisione di esecuzione (UE)2019/19 della Commissione (3). Tale decisione di esecuzione è stata abrogata dalla decisione di esecuzione della Commissione che adotta il tredicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica, adottato successivamente a votazione del comitato Habitat il 14 novembre 2019 e notificato agli Stati membri il 29 novembre 2019 con il documento C(2019) 8591.
(5)Successivamente all’adozione della decisione di esecuzione notificata agli Stati membri con il documento C(2019) 8591 il 29 novembre 2019, è emerso che l’elenco adottato da tale decisione di esecuzione differiva da quello sottoposto al parere del comitato Habitat, in quanto quest’ultimo elenco conteneva errori materiali riguardo la superficie di sette siti situati in Spagna e di uno in Irlanda. È pertanto necessario abrogare detta decisione di esecuzione e adottare di nuovo il tredicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica, previa consultazione del comitato Habitat, con effetto a decorrere dalla data di notifica dell’abrogazione della decisione di esecuzione.
(6)Grazie alla sorveglianza attuata a norma dell’articolo 11 della direttiva 92/43/CEE, le conoscenze sulla presenza e sulla distribuzione dei tipi di habitat naturali e delle specie sono in continua evoluzione.
(7)Il tredicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica si basa sui dati trasmessi dagli Stati membri tra il 1o giugno 2018 e il 13 marzo 2019, per quanto riguarda le proposte di ulteriori siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica. Gli Stati membri hanno inoltre proposto di modificare le informazioni relative ai siti contenute nell’elenco dei siti di interesse comunitario per la regione biogeografica atlantica.
(8)Sulla base dell’elenco proposto, redatto dalla Commissione con l’accordo di ciascuno degli Stati membri interessati, in cui sono identificati anche i siti che ospitano tipi di habitat naturali prioritari o specie prioritarie, dovrebbe essere adottato l’elenco aggiornato dei siti selezionati quali siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica. L’articolo 4, paragrafo 4, e l’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE si applicano a tutti i siti inclusi nell’elenco.
(9)Alcuni Stati membri non hanno proposto siti sufficienti per soddisfare le prescrizioni della direttiva 92/43/CEE relativamente a taluni tipi di habitat e a talune specie. Inoltre, le conoscenze sulla presenza e sulla distribuzione di alcuni tipi di habitat naturali tra quelli elencati nell’allegato I e di alcune specie tra quelle elencate nell’allegato II della direttiva 92/43/CEE presentano ancora lacune. La rete Natura 2000 non può pertanto essere considerata completa riguardo a tali tipi di habitat e specie.
(10)Per motivi di chiarezza e di trasparenza è opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE)2019/19 con effetto a decorrere dalla data di notifica agli Stati membri, con il documento C(2019) 8591, della decisione di esecuzione.
(11)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato Habitat,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
Il tredicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica è adottato come figura in allegato, con effetto dal 29 novembre 2019.
Articolo 2
La decisione di esecuzione (UE)2019/19 e la decisione di esecuzione che adotta il tredicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica, notificata agli Stati membri con il numero C(2019) 8591 il 29 novembre 2019, sono abrogate a decorrere dal 29 novembre 2019.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 24 Marzo 2020
Per la Commissione
Virginijus SINKEVIČIUS
Membro della Commissione
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