La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all’esercizio dei diritti dell’Unione per l’applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Il 24 gennaio 2020 gli Stati Uniti d’America (gli «Stati Uniti») hanno adottato misure di salvaguardia sotto forma di un aumento delle tariffe doganali applicate alle importazioni di determinati prodotti derivati dall’alluminio e determinati prodotti derivati dall’acciaio, con effetto a decorrere dall’8 febbraio 2020 e con durata illimitata.
(2)Malgrado gli Stati Uniti abbiano definito tali misure come misure di sicurezza, si tratta in sostanza di misure di salvaguardia, ossia di un provvedimento correttivo che altera l’equilibrio di concessioni e obblighi derivante dall’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e limita le importazioni allo scopo di proteggere l’industria nazionale dalla concorrenza estera e garantirne la prosperità commerciale. Le eccezioni in materia di sicurezza previste dall’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 («GATT 1994») non si applicano a tali misure di salvaguardia né le giustificano, oltre a non avere alcun effetto sul diritto al riequilibrio di cui alle pertinenti disposizioni dell’accordo OMC.
(3)L’accordo OMC sulle misure di salvaguardia sancisce il diritto di ogni membro esportatore interessato da una misura di salvaguardia di sospendere l’applicazione di obblighi sostanzialmente equivalenti a norma del GATT 1994 agli scambi con il membro dell’OMC che applica la misura di salvaguardia, purché nel corso delle consultazioni tra i suddetti membri non sia stata raggiunta una soluzione soddisfacente e il Consiglio per gli scambi di merci dell’OMC non disapprovi tale sospensione.
(4)Le consultazioni tra gli Stati Uniti e l’Unione europea, previste all’articolo 8 e all’articolo 12, paragrafo 3, dell’accordo OMC sulle misure di salvaguardia, non hanno condotto ad alcuna soluzione soddisfacente (2).
(5)La sospensione, da parte dell’Unione, di concessioni o di altri obblighi sostanzialmente equivalenti dovrebbe prendere effetto alla scadenza di un termine di 30 giorni dalla notifica al Consiglio per gli scambi di merci, a meno che quest’ultimo non la disapprovi.
(6)L’accordo OMC consente di esercitare il diritto di sospensione a) immediatamente, se la misura di salvaguardia non è stata adottata in conseguenza di un incremento delle importazioni in termini assoluti o non è conforme alle pertinenti disposizioni dell’accordo OMC o b) dopo la scadenza di un periodo di tre anni dall’applicazione della misura di salvaguardia.
(7)Le misure di salvaguardia adottate dagli Stati Uniti possono avere notevoli ripercussioni economiche negative sulle industrie dell’Unione interessate; limiterebbero significativamente le esportazioni dell’Unione verso gli Stati Uniti di determinati prodotti derivati dall’alluminio e di determinati prodotti derivati dall’acciaio. Le importazioni negli Stati Uniti dei pertinenti prodotti derivati dall’alluminio e dei prodotti derivati dall’acciaio dell’Unione corrispondevano a un valore di quasi 40 milioni di EUR nel 2019.
(8)La sospensione delle concessioni commerciali sotto forma di un aumento dei dazi doganali su determinati prodotti originari degli Stati Uniti importati nell’Unione, che rispecchi e non superi l’importo che risulterebbe dall’applicazione dei dazi statunitensi alle importazioni negli Stati Uniti dei pertinenti prodotti derivati dall’alluminio e dei pertinenti prodotti derivati dall’acciaio dell’Unione, rappresenta pertanto una sospensione appropriata dell’applicazione di concessioni commerciali sostanzialmente equivalenti, conformemente all’accordo OMC sulle misure di salvaguardia.
(9)La Commissione esercita il diritto di riequilibrare le concessioni nelle relazioni commerciali con i paesi terzi in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 654/2014. Il provvedimento appropriato è costituito da misure di politica commerciale che dovrebbero comprendere la sospensione delle concessioni tariffarie e l’istituzione di dazi doganali nuovi o maggiorati.
(10)Nell’elaborare e selezionare tali misure, conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), e all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 654/2014, la Commissione ha applicato criteri oggettivi tra cui, secondo i casi, la proporzionalità delle misure, la loro capacità di fornire assistenza all’industria dell’Unione colpita dalle misure di salvaguardia e l’obiettivo di ridurre al minimo gli effetti economici negativi sull’Unione. In conformità dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 654/2014, la Commissione ha dato ai portatori d’interessi la possibilità di esprimere pareri e fornire informazioni relativamente agli interessi economici dell’Unione (3).
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