La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,
previa consultazione del comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica,
considerando quanto segue:
(1)A norma del regolamento (CE) n. 66/2010, il marchio Ecolabel UE può essere assegnato ai prodotti che esercitano un ridotto impatto ambientale durante il loro intero ciclo di vita. Occorre stabilire criteri specifici per il marchio Ecolabel UE per ciascun gruppo di prodotti.
(2)La decisione 2014/312/UE della Commissione (2) stabilisce i criteri e i relativi requisiti di valutazione e di verifica per i prodotti vernicianti per esterni e per interni.
(3)Una deroga per l’uso dell’ossido di zinco (ZnO, CAS: 1314-13-2), classificato per i pericoli seguenti: H400, tossicità acquatica acuta categoria 1, e H410, tossicità acquatica cronica categoria 1, quale stabilizzante delle combinazioni di preservanti di pellicola secca che richiedono l’uso di zinco piritione (ZPT) o di 1,2 benzisotiazol-3(2H)-one (BIT) fino a una concentrazione dello 0,05 %, è stabilita al punto 1, lettera d) dell’appendice della decisione 2014/312/UE.
(4)A norma dell’allegato della decisione 2010/72/UE della Commissione (3), l’uso del BIT come preservante di pellicola secca non è approvato. Pertanto, è necessario modificare di conseguenza il punto 1, lettera d) summenzionato.
(5)Diversi organismi nazionali che assegnano i marchi Ecolabel UE hanno suggerito di estendere l’attuale deroga per consentire l’uso dell’ossido di zinco quale stabilizzante di preservanti anche nella «preservazione di prodotti in scatola» e nella preservazione di «paste coloranti».
(6)In linea con le conclusioni del controllo dell’adeguatezza (REFIT) del marchio Ecolabel UE del 30 giugno 2017, la Commissione, di concerto con il comitato dell’Unione per il marchio di qualità ecologica, ha valutato la pertinenza di questa modifica per garantire un diffuso utilizzo del marchio di qualità ecologica per questo gruppo di prodotti. Sono stati inoltre consultati i portatori di interessi del settore pubblico.
(7)Sulla base delle informazioni messe a disposizione dai fornitori e dai fabbricanti di pitture, lo ZnO viene usato come stabilizzante nei prodotti vernicianti in combinazione con i due preservanti seguenti: lo ZPT e il BIT, usati per contrastare la crescita microbica indesiderata nelle pitture.
(8)Lo ZnO svolge una funzione stabilizzante nelle pitture che utilizzano lo ZPT e il BIT come preservanti. Lo ZnO previene la tendenza dello ZPT alla transchelazione con altri ioni metallici, tipicamente ferro e calcio, e alla formazione di complessi colorati che inducono variazioni di colore indesiderate nella pittura. Associato al BIT, lo ZnO gli impedisce di passare dalla fase acquosa alla fase organica delle pitture (ad esempio il legante), aumentandone così la disponibilità nella fase acquosa in cui il rischio di crescita microbica è maggiore. Senza lo ZnO, la durata di vita della pittura si ridurrebbe a poche settimane, riducendone così anche la durata di inutilizzo.
(9)La decisione 2014/312/UE consente già l’utilizzo dello ZPT con queste tre funzioni: come preservante per prodotti in scatola, come preservante per macchine per la colorazione e come preservante di pellicola secca, fino a una concentrazione dello 0,05 %, e consente l’utilizzo del BIT in concentrazioni dello 0,05 % nel prodotto finito pronto all’uso. Sembra pertanto opportuno consentire l’utilizzo dello ZnO quale stabilizzante per le stesse applicazioni.
(10)Quando lo ZnO viene usato per stabilizzare le combinazioni di preservanti per «prodotti in scatola» e per «paste coloranti», l’impatto sull’ambiente previsto è inferiore rispetto all’uso nelle combinazioni di preservanti di pellicola secca (già oggetto di deroga secondo i criteri attuali), poiché una dose tipica di ZPT per la preservazione della pellicola secca di un prodotto verniciante per esterni sarebbe circa dieci volte superiore a quella richiesta per la preservazione di un prodotto in scatola per interni.
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