Decisione d’Esecuzione (UE) 2020/480 della Commissione del 1° Aprile 2020 che modifica la Decisione d’Esecuzione (UE) 2019/436 relativa alle norme armonizzate per le macchine redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,

vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)Conformemente all’articolo 7 della direttiva 2006/42/CE, le macchine costruite in conformità di una norma armonizzata, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono presunte conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tale norma armonizzata.

(2)Con il mandato M/396, del 19 dicembre 2006, la Commissione ha richiesto al CEN e al Cenelec la redazione, la revisione e il completamento del lavoro sulle norme armonizzate a sostegno della direttiva 2006/42/CE per tenere conto delle modifiche introdotte da tale direttiva rispetto alla direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(3)Sulla base del mandato M/396, il CEN ha redatto le nuove norme armonizzate EN ISO 18497:2018 sulla sicurezza delle macchine agricole altamente automatizzate, EN 14033-4:2019 sui requisiti tecnici di circolazione e di lavoro sulla rete ferroviaria urbana delle applicazioni ferroviarie, EN 16770:2018 sui sistemi di estrazione di trucioli e polveri per installazioni in interni di macchine per la lavorazione del legno, EN 16712-4:2018 sui generatori di schiuma ad alta espansione, EN 62841-4-2:2019 sulle prescrizioni particolari di sicurezza per le tagliasiepi, EN 62841-3-12:2019 sulle prescrizioni particolari di sicurezza per le macchine filettatrici trasportabili, EN ISO 20607:2019 sulla preparazione delle parti relative alla sicurezza del manuale di istruzioni per il macchinario e EN 17067:2018 sui requisiti di sicurezza per i sistemi di controllo remoto utilizzati in determinate macchine forestali.

(4)Sulla base del mandato M/396, il CEN e il Cenelec hanno inoltre rivisto e modificato le norme esistenti per adeguarle ai progressi tecnologici, comprese le norme EN ISO 10517:2019, EN ISO 11148-13:2018, EN 12012-1:2018, EN 12733:2018, EN 16985:2018, EN ISO 19296:2018, EN ISO 28927-4:2010 e EN ISO 28927-4:2010/A1:2018, EN 60204-1:2018, EN IEC 60204-11:2019, EN 707:2019, EN 1459-2:2015+A1:2018, EN ISO 3691-5:2015, EN ISO 4254-9:2018, EN 12312-8:2018 e EN ISO 19353:2019.

(5)Unitamente al CEN e al Cenelec, la Commissione ha valutato la conformità delle norme redatte, riviste e modificate dal CEN e dal Cenelec al mandato M/396.

(6)Le norme redatte, riviste e modificate dal CEN e dal Cenelec sulla base del mandato M/396 soddisfano i requisiti a cui intendono riferirsi, che sono stabiliti nella direttiva 2006/42/CE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(7)A seguito del lavoro svolto dal CEN e dal Cenelec sulla base del mandato M/396, diverse norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (4) sono state sostituite, riviste o modificate. È pertanto necessario ritirare i riferimenti di tali norme dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Per concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente a prepararsi per l’applicazione delle nuove norme, delle norme riviste e delle modifiche alle norme, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti delle norme armonizzate.

(8)I riferimenti delle norme armonizzate EN ISO 19085-3:2017 sulle macchine per la lavorazione del legno e EN ISO 28927-2:2009/A1:2017 sulle macchine utensili portatili figurano negli allegati I e II della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 della Commissione (5). Le versioni precedenti di tali norme, EN 848-3:2012 e EN ISO 28927-2:2009, sono tuttavia pubblicate nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (6) e non sono state ritirate. Dato che le norme EN 848-3:2012 e EN ISO 28927-2:2009 non rispecchiano più la situazione effettiva, è opportuno ritirare i relativi riferimenti dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Per concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente a prepararsi per l’applicazione delle norme EN ISO 19085-3:2017 e EN ISO 28927-2:2009/A1:2017 è necessario rinviare il ritiro delle norme EN 848-3:2012 e EN ISO 28927-2:2009.

(9)Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2006/42/CE, mentre nell’allegato II della suddetta decisione di esecuzione figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità con limitazioni. Dato che devono essere pubblicati diversi riferimenti delle norme armonizzate e che non occorre aggiungere limitazioni all’atto della pubblicazione di tali norme, è opportuno aggiungere tali riferimenti nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/436. È inoltre necessario sostituire il riferimento alla norma EN 62841-2-1:2018 in tale allegato per includere il riferimento all’ultima modifica di tale norma.

(10)Nell’allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 figurano i riferimenti delle norme armonizzate a supporto della direttiva 2006/42/CE ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a decorrere dalle date stabilite in tale allegato. Dato che devono essere ritirati diversi riferimenti delle norme armonizzate pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, è opportuno aggiungere tali riferimenti nell’allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2019/436.

(11)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/436.

(12)La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione.

Articolo 2

L’allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’allegato I, punto 1), si applica a decorrere dal 2 ottobre 2021.

Fatto a Bruxelles, il 1° Aprile 2020

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.102.01.0006.01.ITA&toc=OJ:L:2020:102:TOC

 

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