L’Autorità di Vigilanza EFTA,
visto l’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in particolare l’articolo 13,
considerando che è auspicabile chiarire alcuni aspetti del regolamento interno onde garantire una più netta distinzione tra le discussioni del Collegio, che hanno carattere riservato a norma dell’articolo 10, e gli argomenti che figurano nel verbale delle riunioni del Collegio,
Decide:
1.L’articolo 9 del regolamento interno è modificato aggiungendo:
a)L’espressione «per la prima riunione di ogni mese successivo» alla fine dell’ultima frase del primo comma;
b)La frase «Il progetto di ordine del giorno è e continuerà a essere riservato.» dopo la prima frase del secondo comma e
c)L’espressione «di eliminare un argomento dal progetto di ordine del giorno o» dopo la seconda virgola del quarto comma.
2.L’articolo 11 del regolamento interno è modificato aggiungendo dopo il primo comma il testo seguente come nuovo comma:
«Il verbale si basa sull’ordine del giorno approvato all’inizio della riunione e riporta le decisioni sostanziali riguardanti gli argomenti iscritti nell’ordine del giorno ossia, di norma, se una proposta è stata adottata, respinta o rinviata, nonché tutti gli argomenti di cui si è preso atto.»
Gli effetti della presente decisione decorrono dal momento dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, l’11 Febbraio 2020
Per l’Autorità di vigilanza EFTA
Bente ANGELL-HANSEN
Presidente
Frank J. BÜCHEL
Membro del Collegio
Högni KRISTJÁNSSON
Membro del Collegio
Carsten ZATSCHLER
Controfirmatario in veste di direttore dell’ufficio per le questioni giuridiche e direttive
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