Decisione del Parlamento e del Consiglio europeo del 26 Novembre 2014.

Il Parlamento e il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (2), in particolare l'articolo 12,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (3), in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire un sostegno ai lavoratori licenziati per esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata come conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi economica e finanziaria mondiale oggetto del regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) o in conseguenza di una nuova crisi economica e finanziaria mondiale, e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)Il FEG non supera un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011) come disposto all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013.

(3)Il 16 maggio 2014 l'Irlanda ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione ai licenziamenti per esubero verificatisi in Irlanda presso la società Andersen Ireland Limited; l'Irlanda ha successivamente integrato tale domanda con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. Tale domanda è conforme ai requisiti per la determinazione del contributo finanziario a valere sul FEG di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013.

(4)In conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1309/2013, l'Irlanda ha deciso di offrire servizi personalizzati cofinanziati dal FEG anche ai NEET.

(5)È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario pari a 1 501 200 EUR in relazione alla domanda presentata dall'Irlanda,

Hanno adottato la seguente decisione:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2014, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare un importo pari a 1 501 200 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Strasburgo,il 26 Novembre 2014

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

M.SCHULZ

Per il Consiglio

Il Presidente

S.GOZI

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_350_R_0004

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