La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 1272/2008 armonizza i criteri per la classificazione e le norme relative all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose. Esso stabilisce l'obbligo per i fornitori di etichettare e imballare le sostanze e le miscele classificate come pericolose in conformità a tale regolamento prima di immetterle sul mercato e prevede norme intese ad evitare l'esposizione accidentale alle sostanze chimiche pericolose fornite al pubblico e l'avvelenamento dei consumatori, in particolare dei bambini piccoli.
(2)Negli Stati membri sono immessi sul mercato detergenti liquidi per bucato destinati ai consumatori in imballaggi solubili monouso e la quota di mercato di tale prodotto è in aumento nell'Unione. Le disposizioni esistenti in materia di imballaggi solubili monouso contenenti sostanze chimiche pericolose non offrono una protezione sufficiente. È pertanto giustificato un approccio uniforme e maggiormente efficace, inteso a garantire una migliore protezione del pubblico e in particolare dei bambini piccoli e di altri gruppi vulnerabili, mantenendo nel contempo la libera circolazione dei prodotti chimici contenuti in imballaggi solubili.
(3)I centri antiveleni di vari Stati membri hanno segnalato un numero significativo di gravi incidenti di avvelenamento e di lesioni oculari a danno di bambini in tenera età in relazione ai detergenti liquidi per bucato destinati ai consumatori in imballaggi solubili monouso, che presentano un tasso di incidenti più elevato in confronto ai detergenti per bucato destinati ai consumatori in altri sistemi di imballaggio.
(4)Sebbene le campagne informative in alcuni Stati membri abbiano sortito qualche effetto positivo, è necessario ridurre l'attrattiva che questo tipo di prodotto esercita sui bambini piccoli e proteggerli rendendo questo tipo di prodotto meno visibile, mediante l'impiego di un imballaggio esterno opaco, inserendo nell'imballaggio solubile un agente repellente (ad esempio di sapore amaro), che a contatto con la bocca provochi un effetto ripulsivo immediato, e rendendo più difficile l'accesso a tale tipo di prodotto. Informazioni supplementari dovrebbero essere incluse e messe in evidenza sull'etichetta dell'imballaggio esterno dei detergenti liquidi per bucato destinati ai consumatori in imballaggi solubili monouso.
(5)Al fine di porre rapidamente rimedio alle gravi conseguenze relative agli incidenti con tali prodotti e tenendo inoltre conto del tempo minimo necessario agli operatori economici per adattarsi alle nuove norme, è opportuno prevedere un periodo di transizione adeguato.
(6)Il ricorso alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1272/2008 è giustificato.
(7)Ulteriori studi sugli incidenti pertinenti saranno tempestivamente condotti e verranno prese in considerazione l'adozione di ulteriori misure, compreso l'ampliamento dell'ambito di applicazione delle norme ad altri prodotti destinati ai consumatori e contenuti in imballaggi solubili, nonché la revisione delle norme proposte.
(8)Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),
Ha adottato il seguente regolamento:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:
1)all'articolo 35, paragrafo 2, secondo comma, è aggiunta la frase seguente:
«Se un detergente liquido per bucato destinato ai consumatori, quale definito all'articolo 2, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), è contenuto in un imballaggio solubile monouso, si applicano i requisiti aggiuntivi di cui all'allegato II, punto 3.3.;
2)l'allegato II è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
1.In deroga all'articolo 3, secondo comma, fino al 31 dicembre 2015 non sussiste l'obbligo di etichettare e imballare nuovamente in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008, modificato dal presente regolamento, le sostanze di cui all'articolo 1, classificate, etichettate e imballate in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 e immesse sul mercato prima del 1o giugno 2015.
2.In deroga all'articolo 3, secondo comma, fino al 31 dicembre 2015 non sussiste l'obbligo di etichettare e imballare nuovamente in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008, modificato dal presente regolamento, le miscele di cui all'articolo 1, classificate, etichettate e imballate in conformità alla direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) o al regolamento (CE) n. 1272/2008 e immesse sul mercato prima del 1o giugno 2015.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles,il 5 Dicembre 2014
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_350_R_0001