Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 Marzo 2020 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014.

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, e gli articoli 177 e 178,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)Gli Stati membri sono stati colpiti dalle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 come mai prima. L'attuale crisi sanitaria pubblica frena la crescita negli Stati membri e ciò a sua volta aggrava le ingenti carenze di liquidità dovute all'improvviso e importante aumento degli investimenti pubblici necessari nei loro sistemi sanitari e in altri settori delle loro economie. Ciò ha creato una situazione eccezionale che occorre affrontare con misure specifiche.

(2)È fondamentale che la mancanza di liquidità e di fondi pubblici negli Stati membri non ostacoli gli investimenti nell'ambito dei programmi sostenuti dal Fondo europeo di sviluppo regionale («FESR»), dal Fondo sociale europeo («FSE») e dal Fondo di coesione («FC») (collettivamente «Fondi») e dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca («FEAMP»), necessari per combattere l'epidemia di COVID-19.

(3)Al fine di rispondere all'impatto della crisi sanitaria pubblica, il FESR dovrebbe sostenere il finanziamento del capitale circolante delle piccole e medie imprese (PMI) ove necessario come misura temporanea, al fine di rispondere in modo efficace alla crisi sanitaria pubblica.

(4)Al fine di rispondere all'impatto della crisi sanitaria pubblica la priorità d'investimento del FESR volta a rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione dovrebbe comprendere gli investimenti in prodotti e servizi necessari a promuovere le capacità di risposta alle crisi dei servizi sanitari.

(5)Al fine di affrontare in modo più flessibile l'epidemia di COVID-19, gli Stati membri dovrebbero poter disporre di maggiore flessibilità nell'attuazione dei programmi e dovrebbe essere prevista una procedura semplificata che non richieda una decisione della Commissione per le modifiche dei programmi operativi. È opportuno chiarire le informazioni da presentare alla Commissione in merito a tali modifiche.

(6)Al fine di rispondere all'impatto della crisi sanitaria pubblica, gli strumenti finanziari che sono finanziati dai Fondi dovrebbero inoltre fornire sostegno alle PMI sotto forma di capitale circolante se necessario come misura temporanea, al fine di rispondere in modo efficace alla crisi sanitaria pubblica.

(7)Al fine di fornire una risposta immediata all'impatto della crisi sanitaria pubblica, le spese per le operazioni volte a promuovere le capacità di risposta alle crisi dovrebbero essere ammissibili a decorrere dal 1o febbraio 2020.

(8)Al fine di garantire che gli Stati membri dispongano di mezzi finanziari sufficienti per effettuare senza indugio gli investimenti necessari, è opportuno che la Commissione non emetta ordini di recupero degli importi recuperabili dagli Stati membri per i conti annuali presentati nel 2020. Gli Stati membri dovrebbero utilizzare gli importi non recuperati per accelerare gli investimenti relativi all'epidemia di COVID-19 e ammissibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e delle norme specifiche di ciascun Fondo.

(9)Gli importi non recuperati nel 2020 dovrebbero essere liquidati o soggetti a ordini di recupero alla chiusura dei programmi.

(10)Al fine di rispondere all'impatto della crisi sanitaria pubblica, il FEAMP dovrebbe sostenere i fondi di mutualizzazione e le assicurazioni degli stock per salvaguardare il reddito dei pescatori e degli acquacoltori colpiti dalla crisi sanitaria pubblica.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.099.01.0005.01.ITA&toc=OJ:L:2020:099:TOC

 

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