Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 175, terzo comma, e l’articolo 212, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
(1)Il Fondo di solidarietà dell’Unione europea («Fondo») è stato istituito dal regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio (2). Il Fondo è stato creato per fornire assistenza finanziaria agli Stati membri a seguito di gravi catastrofi, come segno concreto di solidarietà europea in situazioni di difficoltà.
(2)In caso di gravi emergenze di sanità pubblica, l’Unione dovrebbe dimostrare la propria solidarietà agli Stati membri e alla popolazione interessata fornendo assistenza finanziaria per aiutare la popolazione interessata, contribuire al ripristino in tempi rapidi delle normali condizioni di vita nelle regioni colpite e contenere la diffusione delle malattie infettive.
(3)In caso di gravi emergenze di sanità pubblica l’Unione dovrebbe inoltre dimostrare solidarietà nei confronti dei paesi che stanno negoziando la loro adesione all’Unione.
(4)Una grave situazione di crisi può derivare da emergenze di sanità pubblica, in particolare da una pandemia virale dichiarata ufficialmente. Il Fondo consente all’Unione di contribuire a mobilitare i servizi di emergenza per rispondere alle esigenze immediate dei cittadini e contribuire al ripristino a breve termine delle infrastrutture fondamentali danneggiate, in modo che l’attività economica possa riprendere nelle regioni colpite dalla catastrofe. Attualmente il Fondo è tuttavia limitato alle catastrofi naturali che causano danni materiali e non sono contemplate le gravi catastrofi dovute a pericoli biologici. È opportuno prevedere disposizioni che consentano all’Unione di intervenire in caso di gravi emergenze di sanità pubblica.
(5)L’obiettivo dell’azione è integrare gli sforzi degli Stati interessati nei casi in cui le conseguenze della situazione di crisi sono talmente gravi che gli Stati in questione non riescono ad affrontarla solamente con i propri mezzi. Poiché tale obiettivo non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell’azione in questione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principilo di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(6)In linea con il principio di sussidiarietà, l’azione prevista dal presente regolamento dovrebbe essere limitata alle gravi emergenze di sanità pubblica, che dovrebbero essere definite in funzione della spesa pubblica necessaria per farvi fronte.
(7)L’assistenza dell’Unione dovrebbe integrare le misure attuate dagli Stati interessati e dovrebbe essere utilizzata per coprire una parte della spesa pubblica impegnata per realizzare le operazioni essenziali di emergenza rese necessarie dalla situazione di emergenza.
(8)In linea con il principio di sussidiarietà, l’assistenza dell’Unione dovrebbe essere concessa soltanto su domanda dello Stato colpito. La Commissione dovrebbe garantire un trattamento equo delle domande presentate dai singoli Stati.
(9)La Commissione dovrebbe essere in grado di decidere rapidamente in merito all’impegno di risorse finanziarie specifiche e dovrebbe essere in grado di mobilizzare tali risorse nel minor tempo possibile. Le disposizioni vigenti relative al versamento di anticipi dovrebbero pertanto essere rafforzate aumentando i relativi importi.
(10)Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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