Decisione del Parlamento e del Consiglio dell’Unione europea del 26 Novembre 2014 concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Il Parlamento e il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (2), in particolare l'articolo 12,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (3), in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire un sostegno ai lavoratori licenziati per esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività è cessata in conseguenza dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi economica e finanziaria mondiale oggetto del regolamento (CE) n. 546/2009 (4) o in conseguenza di una nuova crisi economica e finanziaria mondiale, e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)Il FEG non deve superare il massimale annuo di 150 milioni di EUR (prezzi 2011) come disposto all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013.

(3)Il 6 giugno 2014 la Grecia ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione ai licenziamenti per esubero nell'impresa Sprider Stores S. A. in Grecia, e ha inviato ulteriori informazioni a completamento della stessa a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. Tale domanda è conforme ai requisiti per la determinazione del contributo finanziario a valere sul FEG di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013.

(4)A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1309/2013, la Grecia ha deciso di offrire servizi personalizzati cofinanziati dal FEG anche ai NEET.

(5)È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario pari a 7 290 900 EUR in relazione alla domanda presentata dalla Grecia,

Hanno adottato la seguente decisione:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2014, un importo pari a 7 290 900 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitato nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Strasburgo,il 26 Novembre 2014

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

M.SCHULZ

Per il Consiglio

Il Presidente

S.GOZI

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_350_R_0006

 

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