La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, primo comma,
considerando quanto segue:
(1)Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE i produttori sono tenuti ad immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri.
(2)A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2001/95/CE si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali che recepiscono le norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva.
(3)In applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE le norme europee sono stabilite dagli organismi europei di normalizzazione in base a mandati conferiti dalla Commissione.
(4)L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/95/CE stabilisce che la Commissione pubblica i riferimenti di tali norme.
(5)Il 21 aprile 2005 la Commissione ha adottato la decisione 2005/323/CE sui requisiti di sicurezza che dovranno soddisfare le norme europee relative agli articoli galleggianti per il tempo libero da usarsi nella o sull'acqua (2).
(6)Il 6 settembre 2005 la Commissione ha conferito agli organismi europei di normalizzazione il mandato M/372 per l'elaborazione di norme europee al fine di affrontare i principali rischi associati agli articoli galleggianti per il tempo libero da usarsi nella e sull'acqua, vale a dire incidenti che comportano annegamento o quasi annegamento, altri rischi legati alla concezione del prodotto, compresi l'andare alla deriva, la perdita di presa, la caduta da un'altezza elevata, l'intrappolamento o l'impigliamento sopra o sotto la superficie dell'acqua, l'improvvisa perdita di galleggiabilità, il capovolgimento e lo shock termico, i rischi insiti nel loro uso, come la collisione e l'impatto, e i rischi legati a venti, correnti e maree.
(7)In risposta al mandato della Commissione il Comitato europeo di normalizzazione ha adottato una serie di norme europee (EN 15649, parti da 1 a 7) relative agli articoli galleggianti per il tempo libero. Il 18 luglio 2013 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2013/390/UE (3), in cui si afferma che le norme europee EN 15649, parti da 1 a 7, relative agli articoli galleggianti per il tempo libero rispettano l'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE per i rischi che coprono, e ha pubblicato i loro riferimenti nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(8)Da allora il Comitato europeo di normalizzazione ha riveduto la norma europea EN 15649-2:2009+A2:2013 relativa agli articoli galleggianti per il tempo libero per l'utilizzo su e in acqua.
(9)La norma europea EN 15649-2:2009+A2:2013 soddisfa il mandato M/372 e rispetta l'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. Il suo riferimento dovrebbe pertanto essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(10)Il 27 luglio 2011 la Commissione ha adottato la decisione 2011/476/UE relativa ai requisiti di sicurezza cui devono soddisfare le norme europee per le attrezzature fisse di allenamento (4).
(11)Il 5 settembre 2012 la Commissione ha conferito agli organismi europei di normalizzazione il mandato di normalizzazione M/506 per elaborare norme europee relative alle attrezzature fisse di allenamento. Tali norme dovevano seguire il principio secondo cui, in condizioni di utilizzo normali, ragionevoli e prevedibili, i rischi di lesione o il danno per la salute e la sicurezza sono ridotti al minimo grazie alla progettazione delle attrezzature o a dispositivi di salvaguardia.
(12)Il Comitato europeo di normalizzazione ha adottato norme europee (EN 957, parte 2 e parti da 4 a 10) e una norma europea (EN ISO 20957, parte 1) che rientrano nell'ambito del mandato della Commissione.
(13)Il 13 giugno 2014 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2014/357/UE (5), in cui si afferma che le norme europee EN 957, parte 2 e parti da 4 a 10 e la norma europea EN ISO 20957, parte 1, relative all'attrezzatura fissa di allenamento, rispettano l'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE per i rischi che coprono, e ha pubblicato i loro riferimenti nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(14)Da allora il Comitato europeo di normalizzazione ha riveduto la norma europea EN 957-6:2010+A1:2014 relativa all'attrezzatura fissa di allenamento.
(15)La norma europea EN 957-6:2010+A1:2014 soddisfa il mandato M/506 e rispetta l'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. Il suo riferimento dovrebbe pertanto essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(16)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dalla direttiva 2001/95/CE,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
I riferimenti delle seguenti norme sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:
a)EN 15649-2:2009+A2:2013 «Articoli galleggianti per il tempo libero per l'utilizzo su e in acqua — parte 2: Informazione per il consumatore»;
b)EN 957-6:2010+A1:2014 relativa alla «Attrezzatura fissa di allenamento — parte 6: Simulatori di corsa, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles,il 4 Dicembre 2014
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_349_R_0014