Decisione 2014/872/PESC del Consiglio del 4 Dicembre 2014,che modifica la decisione 2014/512/PESC.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)Il 31 luglio 2014, il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC (1).

(2)L'8 settembre 2014, il Consiglio ha adottato la decisione 2014/659/PESC (2) al fine di imporre ulteriori misure restrittive.

(3)Il Consiglio ritiene necessario chiarire talune disposizioni.

(4)È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

La decisione 2014/512/PESC è così modificata:

1)l'articolo 1 è così modificato:

a)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.È vietato a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo di cui al paragrafo 1 o 2 concludere o partecipare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi accordo per l'erogazione di nuovi prestiti o crediti con scadenza superiore a 30 giorni successivamente al 12 settembre 2014, fatta eccezione per i prestiti o i crediti che hanno l'obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti a importazioni o esportazioni, dirette o indirette, di beni e servizi non finanziari fra l'Unione e la Russia o qualsiasi altro Stato terzo non soggette a divieti, o per i prestiti che hanno l'obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti di emergenza atti a soddisfare criteri di solvibilità e di liquidità per persone giuridiche stabilite nell'Unione, i cui diritti di proprietà sono detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato I.»;

b)è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.Il divieto di cui al paragrafo 3 non si applica all'utilizzo di fondi o agli esborsi effettuati a titolo di un contratto concluso prima del 12 settembre 2014 se:

a)tutti i termini e le condizioni di utilizzo o esborso:

i)sono stati convenuti prima del 12 settembre 2014; e

ii)non sono stati modificati in tale data o in una successiva; e

b)prima del 12 settembre 2014, una data di scadenza contrattuale era stata fissata per il rimborso integrale di tutti i fondi messi a disposizione e per la cessazione di tutti gli impegni, diritti e obblighi derivanti dal contratto.

I termini e le condizioni dell'utilizzo di fondi e degli esborsi di cui al presente paragrafo comprendono disposizioni riguardanti la durata del periodo di rimborso per ogni utilizzo di fondi o esborso, il tasso di interesse applicato o il metodo di calcolo del tasso di interesse, e l'importo massimo.»;

2)all'articolo 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.I divieti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non pregiudicano l'esecuzione di contratti conclusi prima del 1o agosto 2014 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti né la fornitura di pezzi di ricambio e servizi necessari per la manutenzione e la sicurezza delle capacità esistenti all'interno dell'Unione.;

3)all'articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'esecuzione di contratti conclusi prima del 1o agosto 2014 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»;

4)all'articolo 3 bis, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'esecuzione di contratti conclusi prima del 12 settembre 2014 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti né la fornitura dell'assistenza necessaria per la manutenzione e la sicurezza delle capacità esistenti all'interno dell'Unione.»;

5)l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1.La vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione diretti o indiretti, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, di determinate attrezzature adatte alle seguenti categorie di progetti di prospezione e produzione in Russia, incluse la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, sono soggetti all'autorizzazione preventiva da parte dell'autorità competente dello Stato membro esportatore:

a)prospezione e produzione petrolifere in acque di profondità superiore a 150 metri;

b)prospezione e produzione petrolifere nella zona in mare aperto a nord del circolo polare artico;

c)progetti che hanno il potenziale di produrre petrolio da risorse situate in formazioni di scisto mediante fratturazione idraulica; non si applica alla prospezione e alla produzione attraverso formazioni di scisto allo scopo di individuare giacimenti non di scisto o estrarne petrolio.

L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente paragrafo.

2.La fornitura di:

a)assistenza tecnica o altri servizi connessi alle attrezzature di cui al paragrafo 1;

b)finanziamenti o assistenza finanziaria per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione delle attrezzature di cui al paragrafo 1, o per la prestazione di assistenza tecnica o di formazione correlate,

è anch'essa soggetta all'autorizzazione preventiva da parte dell'autorità competente dello Stato membro esportatore.

3.Le autorità competenti degli Stati membri non rilasciano autorizzazioni per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione delle attrezzature o per la prestazione dei servizi, di cui ai paragrafi 1 e 2, se risulta loro che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in questione ovvero la prestazione del servizio in questione sono destinati a una delle categorie di prospezione e produzione di cui al paragrafo 1.

4.Il paragrafo 3 non pregiudica l'esecuzione di contratti conclusi prima del 1o agosto 2014 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

5.Un'autorizzazione può essere concessa qualora la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei prodotti o la prestazione dei servizi, di cui ai paragrafi 1 e 2, siano necessari per la prevenzione o la mitigazione urgenti di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente. In casi di emergenza debitamente giustificati, si può procedere alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione o alla prestazione dei servizi, di cui ai paragrafi 1 e 2, senza autorizzazione preventiva, purché l'esportatore informi l'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data della vendita, della fornitura, del trasferimento o dell'esportazione o della prestazione dei servizi, precisando i motivi per i quali la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione o la prestazione dei servizi sono avvenuti senza autorizzazione preventiva.»;

6)all'articolo 4 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.È vietata la fornitura diretta o indiretta, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, di servizi associati necessari alle seguenti categorie di progetti di prospezione e produzione in Russia, incluse la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale:

a)prospezione e produzione petrolifere in acque di profondità superiore a 150 metri;

b)prospezione e produzione petrolifere nella zona in mare aperto a nord del circolo polare artico;

c)progetti che hanno il potenziale di produrre petrolio da risorse situate in formazioni di scisto mediante fratturazione idraulica; non si applica alla prospezione e alla produzione attraverso formazioni di scisto allo scopo di individuare giacimenti non di scisto o estrarne petrolio».

Articolo 2

Alla decisione 2014/659/PESC, il considerando 5 è sostituito dal seguente:

«(5)In tale contesto, è appropriato estendere il divieto in relazione a determinati strumenti finanziari. Dovrebbero essere imposte restrizioni aggiuntive per quanto riguarda l'accesso al mercato dei capitali in relazione a enti finanziari russi di proprietà dello Stato, ad alcune entità russe nel settore della difesa ed ad alcune entità russe la cui attività principale consiste nella vendita o nel trasporto di petrolio. Tali divieti non riguardano i servizi finanziari non menzionati all'articolo 1.»

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles,il 4 Dicembre 2014

Per il Consiglio

Il Presidente

S.GOZI

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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_349_R_0011

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