Decisione d’Esecuzione della Commissione del 3 Dicembre 2014,che abroga la decisione 2002/249/CE della Commissione.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)La decisione 2002/249/CE (3) della Commissione introduce misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati al consumo umano e importati dal Myanmar e specifica le analisi che gli Stati membri devono effettuare sui gamberetti.

(2)La decisione 2002/249/CE prevede inoltre che essa venga riesaminata alla luce delle garanzie fornite dalle competenti autorità del Myanmar e in base ai risultati delle analisi effettuate dagli Stati membri.

(3)Le importazioni di prodotti dell'acquacoltura dal Myanmar nell'UE non sono autorizzate.

(4)Dal 16 novembre 2011 tutti gli usi del cloramfenicolo e dei nitrofurani in prodotti della pesca e dell'acquacoltura in Myanmar sono vietati dalla direttiva birmana n. 6/2011.

(5)Dall'entrata in vigore del divieto le autorità competenti monitorano i prodotti della pesca eseguendo analisi per rilevare la presenza di cloramfenicolo e di nitrofurani che sono risultate negative.

(6)Nessuna analisi eseguita dal giugno 2009 dagli Stati membri sui gamberetti importati dal Myanmar, secondo quanto disposto all'articolo 2 della decisione 2002/249/CE, ha avuto un risultato insoddisfacente. Non è pertanto più necessario sottoporre ad analisi ogni partita per rilevare, in particolare, la presenza di cloramfenicolo.

(7)È opportuno pertanto abrogare la decisione 2002/249/CE.

(8)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

La decisione 2002/249/CE è abrogata.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,il 3 Dicembre 2014

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_349_R_0012

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