Decisione del 10 Dicembre 2014.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'Unione è parte della convenzione sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali firmata a Helsinki il 17 marzo 1992 (1) («la convenzione»).

(2)L'allegato I della convenzione presenta categorie di sostanze e singole sostanze pericolose ai fini della definizione delle attività pericolose.

(3)A norma dell'articolo 26, paragrafo 4, della convenzione, gli emendamenti dell'allegato I della convenzione, adottati dalla conferenza delle parti a maggioranza di nove decimi delle parti presenti e votanti alla riunione, entrano in vigore, nei confronti delle parti che non hanno notificato la propria obiezione, dodici mesi dopo la loro comunicazione alle parti da parte del segretario esecutivo, a condizione che almeno sedici parti non abbiano notificato obiezioni.

(4)Il testo della proposta di emendamento dell'allegato I della convenzione è stato concordato in seno al gruppo di lavoro per lo sviluppo della convenzione, approvato dall'ufficio di presidenza della convenzione, e sarà proposto per adozione in occasione dell'ottava conferenza delle parti che si terrà a Ginevra dal 3 al 5 dicembre 2014.

(5)L'emendamento dell'allegato I della convenzione consente di allineare integralmente tale allegato all'allegato I della direttiva 2012/18/UE del Parlamento e del Consiglio (2).

(6)È opportuno pertanto approvare l'emendamento dell'allegato I della convenzione.

(7)Al momento della conclusione della convenzione, l'Unione ha formulato riserve in merito all'applicazione della convenzione conformemente alle norme interne della Comunità. Tali riserve si basavano sulle discrepanze esistenti fra l'allegato I della convenzione e la legislazione unionale vigente. Tali discrepanze non sussisteranno più dopo l'emendamento dell'allegato I della convenzione. È pertanto opportuno ritirare tali riserve una volta entrato in vigore l'emendamento dell'allegato I della convenzione,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

La posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione in occasione dell'ottava conferenza delle parti della convenzione sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali è di sostegno, nella sostanza, alla proposta di emendamento dell'allegato I della convenzione, compreso il suo errata corrige, acclusa alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a ritirare a nome dell'Unione le riserve residue formulate a norma della decisione 98/685/CE (3), fatta salva l'entrata in vigore dell'emendamento dell'allegato I della convenzione di cui all'articolo 1 della presente decisione, a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, della convenzione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles,il 10 Dicembre 2014

Per il Consiglio

Il Presidente

B. LORENZIN

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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_349_R_0010

 

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