La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)La decisione 2002/249/CE (3) della Commissione introduce misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati al consumo umano e importati dal Myanmar e specifica le analisi che gli Stati membri devono effettuare sui gamberetti.
(2)La decisione 2002/249/CE prevede inoltre che essa venga riesaminata alla luce delle garanzie fornite dalle competenti autorità del Myanmar e in base ai risultati delle analisi effettuate dagli Stati membri.
(3)Le importazioni di prodotti dell'acquacoltura dal Myanmar nell'UE non sono autorizzate.
(4)Dal 16 novembre 2011 tutti gli usi del cloramfenicolo e dei nitrofurani in prodotti della pesca e dell'acquacoltura in Myanmar sono vietati dalla direttiva birmana n. 6/2011.
(5)Dall'entrata in vigore del divieto le autorità competenti monitorano i prodotti della pesca eseguendo analisi per rilevare la presenza di cloramfenicolo e di nitrofurani che sono risultate negative.
(6)Nessuna analisi eseguita dal giugno 2009 dagli Stati membri sui gamberetti importati dal Myanmar, secondo quanto disposto all'articolo 2 della decisione 2002/249/CE, ha avuto un risultato insoddisfacente. Non è pertanto più necessario sottoporre ad analisi ogni partita per rilevare, in particolare, la presenza di cloramfenicolo.
(7)È opportuno pertanto abrogare la decisione 2002/249/CE.
(8)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
La decisione 2002/249/CE è abrogata.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles,il 3 Dicembre 2014
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_349_R_0012