La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell’allegato II della direttiva stessa. La restrizione non riguarda le applicazioni oggetto di esenzione di cui all’allegato III della direttiva 2011/65/UE.
(2)Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell’allegato I della direttiva stessa.
(3)Il cromo esavalente è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell’elenco di cui all’allegato II della direttiva 2011/65/UE.
(4)Un’esenzione dalla restrizione relativa all’uso di cromo esavalente come agente anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento fino a 0,75 %, in peso, nella soluzione refrigerante ("esenzione") è inclusa nell’allegato III della direttiva 2011/65/UE. Per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10, l’esenzione doveva giungere a termine il 21 luglio 2016 conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva.
(5)La Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo dell’esenzione ("domanda di rinnovo") il 20 gennaio 2015, ossia entro i termini di cui all’’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE. Conformemente a tale disposizione, l’esenzione resta valida fino all’adozione di una decisione sulla domanda di rinnovo.
(6)La valutazione della domanda di rinnovo ha compreso consultazioni dei portatori di interessi conformemente all’articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE. La valutazione, tenendo conto delle decisioni della Commissione relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 (2), ha portato alla conclusione che l’attuale esenzione per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10 deve essere suddivisa in due sotto-voci che rispecchino chiaramente il progresso tecnico e scientifico per quanto riguarda la sostituzione del cromo esavalente, che varia a seconda del tipo di applicazione.
(7)Il cromo esavalente [Cr(VI)] agisce come agente anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento. È utilizzato per creare uno strato sulla superficie interna dei tubi di acciaio al fine di proteggerli dalla soluzione refrigerante che contiene ammoniaca corrosiva.
(8)Per le applicazioni con potenza assorbita ≥ 75 W e per i sistemi che funzionano completamente con riscaldatori non elettrici (corrispondenti ad applicazioni con generatore ad alta temperatura) che rientrano nell’attuale esenzione, una sostituzione o un’eliminazione del cromo esavalente è ancora impraticabile sotto il profilo scientifico e tecnico a causa della mancanza di sostituti affidabili. Un’esenzione per tali applicazioni è in linea con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), e pertanto non indebolisce la protezione dell’ambiente e della salute da esso offerta.
(9)È pertanto opportuno concedere il richiesto rinnovo dell’esenzione per le applicazioni che utilizzano generatori ad alte temperature fino al 21 luglio 2021, conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, e all’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/65/UE. Alla luce dei risultati delle iniziative in atto tese a trovare una sostituzione affidabile, è improbabile che la durata dell’esenzione abbia ripercussioni negative sull’innovazione.
(10)Per le applicazioni con potenza assorbita < 75 W (corrispondenti ad applicazioni con generatore a bassa temperatura) attualmente soggette ad esenzione, le condizioni per il rinnovo stabilite all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/65/UE non sono più soddisfatte e, pertanto, la domanda di rinnovo dovrebbe essere respinta. L’esenzione per tali applicazioni dovrebbe giungere a termine 12 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva delegata conformemente all’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva.
(11)Per le categorie 8, 9 e 11, l’esenzione resta in vigore per i periodi di validità di cui all’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/65/UE. Per motivi di chiarezza giuridica, le date di scadenza dovrebbero essere specificate nell’allegato III di tale direttiva.
(12)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,
Ha adottato la presente Direttiva:
Articolo 1
L’allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1.Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 marzo 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o aprile 2021.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 17 Dicembre 2019
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
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