La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, lettera b),
considerando quanto segue:
(1)A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE, gli Stati membri vietano l’uso di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente nei materiali e nei componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1o luglio 2003.
(2)L’allegato II della direttiva 2000/53/CE elenca i materiali e i componenti dei veicoli cui non si applica il divieto di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a). È necessario modificare l’esenzione 14 relativa all’uso del cromo esavalente per allinearne, a fini di coerenza, la formulazione a quella di esenzioni simili per l’uso del cromo esavalente previste dalla direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
(3)Dalla valutazione dell’esenzione 14 effettuata alla luce del progresso tecnico e scientifico è emerso che sostanze idonee alternative al cromo esavalente, per quanto disponibili, non possono ancora essere utilizzate nei prodotti. È previsto che in futuro possano essere disponibili alternative adeguate all’uso del cromo esavalente. L’esenzione vigente dovrebbe pertanto essere suddivisa in tre sottovoci e dovrebbe essere fissata una data di scadenza per due delle sottovoci dell’esenzione.
(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2000/53/CE,
Ha adottato la presente Direttiva:
Articolo 1
L’allegato II della direttiva 2000/53/CE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1.Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 5 aprile 2020 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 17 Dicembre 2019
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
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