La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell’allegato II della direttiva stessa. Tale restrizione non riguarda alcune applicazioni soggette ad esenzione che sono specifiche ai dispositivi medici e agli strumenti di monitoraggio e di controllo e sono elencate nell’allegato IV di tale direttiva.
(2)Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell’allegato I della direttiva stessa.
(3)Il cadmio è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell’elenco di cui all’allegato II della direttiva 2011/65/UE.
(4)Il 3 dicembre 2015 la Commissione ha ricevuto una domanda presentata a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/65/UE riguardante un’esenzione da inserire nell’elenco di cui all’allegato IV di tale direttiva per quanto riguarda l’uso di cadmio in determinati tubi da ripresa resistenti alle radiazioni («domanda di esenzione»).
(5)La valutazione della domanda ha compreso consultazioni dei portatori di interessi conformemente all’articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE.
(6)Il cadmio presente nei tubi da ripresa è necessario per ottenere una tolleranza alle radiazioni e una prestazione ottica soddisfacenti delle telecamere che operano in ambienti con elevata esposizione alle radiazioni, come le centrali nucleari e gli impianti di ritrattamento dei rifiuti nucleari.
(7)Attualmente non esistono sul mercato alternative prive di cadmio che forniscano la necessaria combinazione di prestazione ottica e un livello sufficiente di resistenza alle radiazioni.
(8)La sostituzione o l’eliminazione del cadmio in alcuni tubi da ripresa è ancora impraticabile sotto il profilo scientifico e tecnico a causa della mancanza di alternative. L’esenzione è coerente con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), e pertanto non indebolisce la protezione dell’ambiente e della salute da esso offerta.
(9)È pertanto opportuno concedere l’esenzione richiesta includendo le applicazioni contemplate dalla richiesta stessa nell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE in relazione alle apparecchiature elettriche ed elettroniche della categoria 9.
(10)L’esenzione richiesta dovrebbe essere concessa per una durata di 7 anni a decorrere dal 5 marzo 2020, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2011/65/UE. Alla luce dei risultati delle iniziative in atto tese a trovare una sostituzione affidabile, è improbabile che la durata dell’esenzione abbia ripercussioni negative sull’innovazione.
(11)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,
Ha adottato la presente Direttiva:
Articolo 1
L’allegato IV della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1.Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 Agosto 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° Settembre 2020.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 17 Dicembre 2019
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
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