La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell’allegato II della direttiva stessa. La restrizione non riguarda le applicazioni oggetto di esenzione di cui all’allegato III della direttiva 2011/65/UE.
(2)Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell’allegato I della direttiva stessa.
(3)Il piombo è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nella lista di cui all’allegato II della direttiva 2011/65/UE.
(4)Con direttiva delegata (UE) 2014/72 (2) la Commissione ha concesso un’esenzione per l’uso di piombo nelle saldature e nelle finiture delle terminazioni di componenti elettrici ed elettronici nonché nelle finiture delle schede a circuito stampato utilizzate nei moduli di accensione e in altri sistemi elettrici ed elettronici di controllo del motore che, per motivi tecnici, devono essere montati direttamente sul o nel basamento motore o nel cilindro di motori a combustione di attrezzi manuali (classi SH:1, SH:2, SH:3 della direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3)) (in appresso «l’esenzione»), includendo tali applicazioni nell’allegato III della direttiva 2011/65/UE. L’esenzione doveva giungere a termine il 31 dicembre 2018 per le categorie da 1 a 7 e 10, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva.
(5)La Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo dell’esenzione per le categorie 6 e 11 (in appresso «domanda di rinnovo») il 30 giugno 2017, entro i termini stabiliti dall’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE. Conformemente a tale disposizione, l’esenzione resta valida fino all’adozione di una decisione sulla domanda di rinnovo.
(6)La valutazione della domanda di rinnovo ha compreso consultazioni dei portatori di interessi conformemente all’articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE.
(7)Il piombo è utilizzato come comune elemento legante nel materiale di saldatura per controllare il punto di fusione. Sono stati testati con successo materiali alternativi per sostituire la sostanza soggetta a restrizione. Occorre tuttavia più tempo per confermare l’affidabilità dei prodotti senza piombo.
(8)Attualmente sul mercato non esistono soluzioni alternative senza piombo in grado di offrire un livello sufficiente di affidabilità per le applicazioni oggetto dell’esenzione.
(9)La sostituzione o l’eliminazione del piombo in alcuni motori a combustione di attrezzi manuali è attualmente impraticabile sotto il profilo scientifico e tecnico a causa della mancanza di alternative affidabili. È pertanto opportuno rinnovare l’esenzione. Il rinnovo dell’esenzione è coerente con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), e pertanto non indebolisce la protezione dell’ambiente e della salute da esso offerta.
(10)L’esenzione richiesta per le categorie da 1 a 7, 10 e 11 dovrebbe essere concessa fino al 31 marzo 2022, conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, e all’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2011/65/UE. Alla luce dei risultati delle iniziative in atto tese a trovare una sostituzione affidabile, è improbabile che la durata dell’esenzione abbia ripercussioni negative sull’innovazione.
(11)Per le categorie 8 e 9, l’esenzione resta in vigore per i periodi di validità di cui all’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/65/UE. Per motivi di chiarezza giuridica, le date di scadenza dovrebbero essere specificate nell’allegato III di tale direttiva.
(12)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,
Ha adottato la presente Direttiva:
Articolo 1
L’allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1.Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 marzo 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o aprile 2021.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 17 Dicembre 2019
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
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