La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1,
informati gli Stati membri,
considerando quanto segue:
1.PROCEDURA
1.1.Misure in vigore
(1)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/387 (2) («il regolamento iniziale»), la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India («il prodotto oggetto del riesame»).
(2)Il prodotto oggetto del riesame è inoltre soggetto a un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/388 della Commissione (3) sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1369 (4).
1.2.Domanda di riesame
(3)Il 24 luglio 2018 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale del dazio compensativo in vigore a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1037 («il regolamento di base»), presentata dal produttore esportatore Electrosteel Castings Limited (in seguito «la società ECL»).
(4)Nell’inchiesta iniziale la Commissione ha constatato un dazio compensativo del 9,0 % per la società ECL.
1.3.Apertura di un riesame intermedio parziale
(5)La Commissione ha deciso di aprire un riesame intermedio parziale in conformità all’articolo 19 del regolamento di base, limitato alla verifica delle sovvenzioni per quanto concerne la società ECL e le sue società collegate in India. Il 4 dicembre 2018 la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea («l’avviso di apertura») (5).
(6)L’inchiesta di riesame ha riguardato il periodo compreso tra il 1° aprile 2017 e il 31 marzo 2018.
1.4.Parti interessate
(7)Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni. Essa ha inoltre espressamente informato del riesame le autorità del paese interessato, invitandole a partecipare.
(8)Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore per i procedimenti in materia commerciale.
(9)La Commissione ha tenuto due audizioni con i rappresentanti della società ECL il 26 aprile 2019 e l’8 novembre 2019. La Commissione ha inoltre tenuto due audizioni congiunte su richiesta di Hydro-Mat (Belgio) e Vodoskok (Croazia), e di Rekalde (Spagna), Aquatubo (Spagna), Duna Armatura (Romania), G.M. Tecnorappresentanze (Italia), Termocentro (Italia) e WAPPTech Environmental Technology (Ungheria).
2RITIRO DELLA DOMANDA
(10).Con messaggio di posta elettronica del 27 settembre 2019, la società ECL ha informato la Commissione del ritiro della sua domanda di riesame intermedio.
(11)A norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base un procedimento può essere chiuso in caso di ritiro della domanda, a meno che la chiusura sia contraria all’interesse dell’Unione.
(12)Dall’inchiesta non sono emerse considerazioni indicanti che una chiusura del procedimento sarebbe contraria all’interesse dell’Unione.
3.CONCLUSIONE
(13)La Commissione ha ritenuto che il procedimento di riesame intermedio parziale dovesse essere chiuso senza la necessità di determinare formalmente l’esistenza di un significativo cambiamento duraturo e delle pratiche di sovvenzione della società ECL.
(14)La Commissione ha concluso che è opportuno chiudere il riesame intermedio parziale limitato alla verifica delle pratiche di sovvenzione per quanto concerne la società ECL senza modificare le misure in vigore.
4.DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI
(15)Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali che hanno portato alle conclusioni di cui sopra ed è stato loro concesso un lasso di tempo per presentare le proprie osservazioni successivamente a tale divulgazione. Le osservazioni presentate non sono state di natura tale da modificare la conclusione.
(16)La presente decisione è conforme al parere del comitato istituito dall’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento di base,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
Il riesame intermedio parziale del dazio compensativo applicabile alle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale), ad esclusione dei tubi di ghisa duttile senza rivestimento interno ed esterno («tubi non rivestiti»), originari dell’India, attualmente classificati con i codici NC ex 7303 00 10 ed ex 7303 00 90 (codici TARIC 7303001010 e 7303009010), è chiuso.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 Febbraio 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
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