La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri in cui sono stati confermati casi di tale malattia in suini domestici o selvatici (gli Stati membri interessati). L’allegato di tale decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica relativa a tale malattia. L’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato ripetutamente per tenere conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell’Unione, cambiamenti che devono appunto riflettersi in tale allegato. L’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/220 della Commissione (5), a seguito dei casi di peste suina africana rilevati nei suini in Lettonia, Polonia, Slovacchia e Ungheria.
(2)La direttiva 2002/60/CE del Consiglio (6) stabilisce le misure minime da adottare nell’Unione per la lotta contro la peste suina africana. L’articolo 9 della direttiva 2002/60/CE prevede, in particolare, la creazione di una zona di protezione e di sorveglianza quando la diagnosi della peste suina africana nei suini di un’azienda è ufficialmente confermata e gli articoli 10 e 11 di tale direttiva stabiliscono le misure da adottare nelle zone di protezione e di sorveglianza per impedire la diffusione di tale malattia. L’esperienza recente ha dimostrato che le misure stabilite dalla direttiva 2002/60/CE sono efficaci per contenere la diffusione della malattia, in particolare quelle che prevedono la pulizia e la disinfezione degli allevamenti infetti e altre misure relative all’eradicazione di tale malattia.
(3)Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2020/220 si sono verificati nuovi casi di peste suina africana in suini selvatici in Polonia e Ungheria.
(4)Nel febbraio 2020 sono stati rilevati diversi casi di peste suina africana in suini selvatici nel distretto di Tarnobrzeg, in Polonia, in una zona attualmente elencata nell’allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questi casi di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Di conseguenza tale zona della Polonia elencata nell’allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, colpita da questi recenti casi di peste suina africana, dovrebbe essere ora elencata nella parte II, anziché nella parte I, di detto allegato.
(5)Nel febbraio 2020 è stato altresì rilevato un caso di peste suina africana in un suino selvatico nella contea di Komárom-Esztergom, in Ungheria, in una zona attualmente elencata nell’allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, situata nelle immediate vicinanze della località di Szomor e della contea di Pest, in Ungheria, zone attualmente elencate nella parte II di detto allegato. Questo caso di peste suina africana in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Di conseguenza tale zona dell’Ungheria elencata nell’allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, che è situata nelle immediate vicinanze di zone elencate nella parte II, colpita da questo recente caso di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata nella parte II, anziché nella parte I, di detto allegato.
(6)A seguito di questi recenti casi di peste suina africana in suini selvatici in Polonia e Ungheria, e tenendo conto dell’attuale situazione epidemiologica nell’Unione, la regionalizzazione in tali Stati membri è stata riesaminata e aggiornata. Inoltre sono state riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche devono essere prese in considerazione nell’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
(7)Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi nell’evoluzione epidemiologica della peste suina africana nell’Unione e di affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno che siano delimitate nuove zone ad alto rischio di dimensioni sufficienti in Polonia e in Ungheria e che tali zone siano debitamente inserite negli elenchi di cui all’allegato, parti I e II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
(8)Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le modifiche apportate all’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE mediante la presente decisione prendano effetto il prima possibile.
(9)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
L’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo figurante nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 28 Febbraio 2020
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
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