La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
(2)A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono state presentate domande di autorizzazione dell’L-treonina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 80117 e da Corynebacterium glutamicum KCCM 80118 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, dello stesso regolamento.
(3)Le domande riguardano l’autorizzazione dell’L-treonina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 80117 o da Corynebacterium glutamicum KCCM 80118 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali».
(4)Nel parere del 22 gennaio 2019 (2) , (3) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, l’L-treonina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 80117 o Corynebacterium glutamicum KCCM 80118 non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente. L’Autorità ha inoltre concluso che l’additivo è un’efficace fonte dell’aminoacido L-treonina per tutte le specie animali e che, affinché sia ugualmente efficace per le specie ruminanti e quelle non ruminanti, l’additivo dovrebbe essere protetto dalla degradazione nel rumine. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
(5)La valutazione dell’L-treonina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 80117 e Corynebacterium glutamicum KCCM 80118 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’utilizzo di tale additivo come specificato nell’allegato del presente regolamento.
(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
La sostanza specificata nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi» è autorizzata come additivo destinato all’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 Febbraio 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
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