La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 4, l’articolo 29, paragrafo 4, l’articolo 32, paragrafo 1, e l’articolo 38, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)In base alle prescrizioni introdotte dal regolamento (UE) 2019/129 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) riguardo all’applicazione della norma ambientale Euro 5 per i veicoli della categoria L, alcune sottocategorie di veicoli dovranno soddisfare prescrizioni tecniche ulteriori a partire da determinate date. Altre sottocategorie sono esentate o sono tenute a soddisfare le prescrizioni in un secondo momento rispetto a quanto stabilito in origine dal regolamento (UE) n. 168/2013.
(2)È necessario adeguare i modelli amministrativi per l’omologazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 della Commissione (3) alla luce delle modifiche intervenute con il regolamento (UE) 2019/129 per facilitare il processo di omologazione e per consentire alle autorità nazionali di verificare la conformità alle prescrizioni delle norme ambientali Euro 5 e Euro 5+ applicabili a partire da una determinata data.
(3)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014.
(4)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico — Veicoli a motore,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 901/2014 è così modificato:
1)E’ inserito il seguente articolo 12 bis:
«Articolo 12 bis:
Disposizioni transitorie
1.Fino al 30 giugno 2020 le autorità nazionali continuano a rilasciare omologazioni per tipi di motore in conformità al presente regolamento, nella sua versione applicabile alla data dell’11 marzo 2020.
2.Fino al 31 dicembre 2020 gli Stati membri autorizzano l’immissione sul mercato, l’immatricolazione e l’entrata in circolazione di veicoli basati sui tipi omologati in conformità al presente regolamento, nella sua versione applicabile alla data dell’11 marzo 2020.»;
2)Gli allegati I, IV, VII e VIII sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 Febbraio 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
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