Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), l’articolo 88, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposito con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1)Conformemente alla decisione (UE) 2019/393 del Consiglio (2), il protocollo tra l’Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, riguardante l’accesso a Eurodac a fini di contrasto («protocollo») è stato firmato il 27 giugno 2019, con riserva della sua conclusione in una data successiva.
(2)Al fine di sostenere e rafforzare la cooperazione di polizia tra le autorità competenti degli Stati membri e quelle della Svizzera e del Liechtenstein ai fini della prevenzione, dell’accertamento e dell’indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi, il coinvolgimento dell’Unione è necessario per consentire alla Svizzera e al Liechtenstein di partecipare alle componenti di Eurodac riguardanti le attività di contrasto.
(3)È opportuno approvare il protocollo.
(4)Il Regno Unito e l’Irlanda sono vincolati dal regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e pertanto partecipano all’adozione della presente decisione.
(5)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
È approvato, a nome dell’Unione, il protocollo tra l’Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, riguardante l’accesso a Eurodac a fini di contrasto (4).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 4, paragrafo 1 del protocollo.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 21 Gennaio 2020
Per il Consiglio
Il Presidente
MARIĆ
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