Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)La convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR del 14 novembre 1975 («convenzione TIR») è stata conclusa dall’Unione con il regolamento (CEE) n. 2112/78 del Consiglio (1) ed è entrata in vigore nell’Unione il 20 giugno 1983 (2).
(2)Conformemente all’articolo 59 della convenzione TIR, il comitato amministrativo può adottare emendamenti alla convenzione a maggioranza di due terzi delle parti contraenti presenti e votanti.
(3)Nel corso di una sessione nel febbraio 2020 il comitato amministrativo deve adottare un nuovo allegato 11 e i relativi emendamenti alla convenzione TIR.
(4)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato amministrativo, in quanto gli emendamenti alla convenzione TIR produrranno effetti giuridici nell’Unione.
(5)L’Unione è a favore del nuovo allegato 11 della convenzione TIR e dei necessari emendamenti al corpo della convenzione TIR in quanto essi sono conformi alla politica stabilita dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), in base al quale in linea di principio tutte le comunicazioni con le autorità doganali devono essere elettroniche.
(6)Una nuova lettera s) dell’articolo 1 della convenzione TIR deve definire il «regime eTIR» applicabile allo scambio elettronico di dati tra le autorità doganali.
(7)Un nuovo articolo 58 quater della convenzione TIR deve istituire un organo di attuazione tecnica incaricato di adottare le specifiche tecniche del sistema internazionale eTIR, fatto salvo l’attuale quadro sostanziale e istituzionale della convenzione TIR.
(8)Un nuovo articolo 60 bis deve stabilire la procedura speciale per l’entrata in vigore del nuovo allegato 11 della convenzione TIR e degli eventuali futuri emendamenti a tale allegato.
(9)Gli emendamenti agli articoli 43, 59 e 61 della convenzione TIR vertono sugli adeguamenti necessari per l’introduzione del nuovo allegato 11.
(10)Il nuovo allegato 11 della convenzione TIR deve consentire alle parti contraenti vincolate da tale allegato di effettuare operazioni eTIR. Esso deve consentire all’Unione e ai suoi Stati membri di scegliere la data in cui collegare i rispettivi sistemi al sistema internazionale eTIR.
(11)La posizione dell’Unione in sede di comitato amministrativo dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di emendamento accluso alla presente decisione,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato amministrativo durante la 72a sessione o in una sessione successiva si basa sul progetto di emendamento accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri dell’Unione che sono membri del comitato amministrativo esprimono congiuntamente la posizione di cui all’articolo 1.
Articolo 3
I rappresentanti dell’Unione presso il comitato amministrativo possono concordare modifiche tecniche minori del progetto di emendamento di cui all’articolo 1.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 28 Gennaio 2020
Per il Consiglio
La presidente
METELKO-ZGOMBIĆ
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